“Valorizzazione della risorsa mare”, la nuova riforma: le novità
È stata approvata in via definitiva la legge A.C. 2855, recante disposizioni in materia di “Valorizzazione della risorsa mare”, composta da 37 articoli, suddivisi in sette capi.
Il disegno di legge introduce un quadro normativo organico volto alla valorizzazione della risorsa mare. Gli interventi incidono sul coordinamento delle politiche pubbliche in materia marittima, sulla disciplina degli spazi marini di interesse nazionale, sulla navigazione da diporto e marittima, sulla cantieristica e sulle attività subacquee, nonché profili rilevanti relativi alla pesca, la ricerca, l’ambiente, la cultura, la sanità e i servizi essenziali nelle isole minori.
VALORIZZAZIONE DELLA RISORSA MARE: LE NOVITÀ IN MATERIA DI NAUTICA DA DIPORTO
Le modifiche più rilevanti interessano il Codice della nautica da diporto (D.lgs. 18.7.2005 n. 171), con particolare riferimento al Capo IV della riforma (Navigazione da diporto). Nel dettaglio, l’articolo 16, comma 1, lettera a), modifica il Codice della nautica da diporto al fine di semplificare e digitalizzare la disciplina delle unità utilizzate a fini commerciali, rafforzando al contempo controlli e sicurezza.
La norma:
· introduce l’obbligo, per le imprese di locazione e noleggio, di registrare l’impiego commerciale delle unità nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), determinando che, nei casi di locazione da parte di soggetti privati, l’annotazione è effettuata dall’impresa e può riguardare anche periodi limitati dell’anno;
· disciplina l’utilizzo commerciale in Italia di unità provenienti da Paesi terzi, subordinandolo al rispetto della normativa doganale e fiscale dell’Unione Europea e nazionale, nonché alla presentazione allo STED di una dichiarazione sostitutiva contenente informazioni sulle caratteristiche dell’unità, al titolo di disponibilità, alla copertura assicurativa e alle dotazioni di sicurezza;
· rivede la disciplina sull’impiego delle unità da diporto ad uso commerciale. Le imbarcazioni già destinate a tale finalità possano essere utilizzate anche per lo svolgimento di ulteriori attività commerciali (quali, ad esempio, corsi di navigazione o servizi di assistenza subacquea), previa apposita annotazione, superando il precedente vincolo di utilizzo esclusivo.
Tali interventi sono finalizzati a favorire una maggiore flessibilità operativa, una più incisiva semplificazione degli adempimenti amministrativi e un rafforzamento della tracciabilità e della sicurezza delle unità da diporto impiegate nel settore commerciale.
TUTELA AMBIENTALE E CONTROLLI SULLE UNITÀ ESTERE
L’articolo 16, al comma 1, lettera d), introduce nel Codice della nautica da diporto il nuovo articolo 26-ter, rubricato “prevenzione dei danni ambientali”. La disposizione impone alle unità da diporto fino a 24 metri battenti bandiera estera ma riconducibili a soggetti (persone fisiche o giuridiche) residenti o stabiliti in Italia, di dimostrare l’idoneità alla navigazione mediante certificazioni dello Stato di bandiera ovvero, in mancanza, attraverso verifiche tecniche da parte di organismi notificati.
In assenza di tali certificazioni, sarà necessario sottoporre l’unità a una verifica da parte di un organismo tecnico notificato, che rilascerà un’attestazione sull’assenza di rischi per l’ambiente marino e la sicurezza della navigazione, con validità quinquennale.
RESPONSABILITÀ, CONTRATTI E NUOVE REGOLE OPERATIVE
L’articolo 16, comma 1, lettere da g) a o), modificato in Senato, è intervenuto sulla disciplina relativa alla responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, nonché su quella inerente ai relativi contratti di locazione e noleggio. Inoltre, la norma in commento:
– amplia il potere normativo del capo del circondario marittimo, comprendendo tra le materie disciplinate dalle sue ordinanze anche l’individuazione degli accessi per l’accosto per lo sbarco e l’imbarco dei passeggeri di natanti e imbarcazioni da diporto adibiti a noleggio;
– interviene anche sul regime della responsabilità civile, limitando quella del proprietario o del locatore finanziario all’obbligo di comunicare i dati del conducente o del locatario in caso di violazioni amministrative;
– precisa, in materia di locazione, che il conduttore assume la detenzione dell’unità e i rischi connessi alla navigazione. È inoltre introdotta la possibilità di prevedere la “locazione con comandante”, in cui il locatario può designare un comandante munito di adeguata abilitazione, con un limite massimo di dodici persone a bordo (escluso il comandante), salvo diversa capacità certificata. Il contratto deve essere stipulato da un unico locatario e conservato a bordo insieme agli atti relativi al comandante;
– estende la possibilità di includere itinerari concordati nel contratto e ridefinisce gli obblighi relativi alle dotazioni di sicurezza, che dovranno essere integrate qualora quelle previste dallo Stato di bandiera non siano conformi agli standard italiani;
– nel caso di noleggio occasionale, introduce l’obbligo di esporre su entrambe le murate un contrassegno identificativo con la dicitura “noleggio occasionale”, pena l’applicazione delle sanzioni previste;
– infine, amplia il potere delle autorità marittime nella regolazione degli accessi e delle operazioni di imbarco e sbarco nei porti e nelle isole minori, con particolare riferimento alle unità adibite a noleggio.
Nel complesso, la riforma appena descritta delinea un quadro normativo organico che identifica la nautica da diporto come settore strategico della blue economy, associando a tale qualificazione un consolidamento dei presidi economico-finanziari e degli strumenti di vigilanza, al fine di garantirne sviluppo, competitività e sostenibilità.






