Sentenza 200/2026: uscire dalle acque UE interrompe l’ammissione temporanea
La sentenza n. 200/2026 della Corte di Giustizia Tributaria della Liguria, depositata il 4 marzo 2026, introduce un principio destinato ad avere un impatto significativo sulla gestione del regime di ammissione temporanea (“AT”) delle unità da diporto extra-UE.
LA SENTENZA 200/2026
La pronuncia in esame riguarda un contenzioso relativo a una pretesa impositiva di IVA all’importazione (per un importo pari a circa 600.000 euro, oltre interessi), avanzata dall’Agenzia delle Dogane nei confronti degli armatori di uno yacht di circa 30 metri. La pretesa si fondava sul presunto superamento del periodo massimo di permanenza nelle acque dell’Unione Europea, stabilito in 18 mesi, durante i quali le imbarcazioni extra-UE possono rimanere nelle acque unionali senza essere soggette a IVA o dazi, ai sensi dell’articolo 250 del Codice Doganale dell’Unione (CDU).
La posizione dell’Amministrazione – confermata in primo grado dai giudici della Corte di Giustizia tributaria di Imperia – si fondava sull’assunto secondo cui, ai fini dell’interruzione del termine di appuramento del regime AT, non sarebbe sufficiente la semplice uscita dalle acque territoriali dell’Unione, ma occorrerebbe invece l’approdo in un porto situato in un Paese terzo.
Tale conclusione, tuttavia, non trova alcun riscontro normativo né giurisprudenziale, specie alla luce del superamento del Testo Unico del 23 gennaio 1973 n. 43 in favore della riforma in materia doganale introdotta con il D.lgs. n. 141 del 26 settembre 2024.
Contrariamente a quanto previsto dalle dogane, la Corte ligure individua il momento rilevante per individuare l’uscita dal territorio doganale dell’Unione nel superamento delle acque territoriali (fascia di 12 miglia nautiche) che delimita il perimetro doganale marittimo dell’UE. In tale ottica, l’ingresso in un porto di un Paese terzo costituisce un evento meramente eventuale e non rappresenta un presupposto normativo dell’interruzione del periodo di ammissione temporanea.
Il ragionamento della Corte trova fondamento nel sistema delineato dagli artt. 139 e 141 del Regolamento Delegato (UE) 2015/2446, che collegano l’inizio del regime AT all’ingresso dell’imbarcazione nelle acque territoriali di uno Stato membro: per “simmetria giuridica”, l’uscita dal territorio doganale, e dunque l’interruzione del regime, non può che coincidere con il momento speculare, ossia il superamento del limite delle acque territoriali dell’Unione.
La stessa impostazione emerge dalle linee guida della Commissione europea (“Rules for private boats”), che indicano come sufficiente che lo yacht “sail out of the EU” (“navighi al di fuori dell’UE”).
Analogamente si esprime l’Agenzia delle Dogane nella Circolare n. 14/D del 15 maggio 2016, nella quale stabilisce che l’esportazione si considera perfezionata nel momento in cui l’imbarcazione raggiunge le acque internazionali, ossia oltre il limite delle 12 miglia nautiche che delimitano il territorio doganale dell’Unione Europea.
La sentenza 200/2026 assume rilievo sistemico proprio perché supera un orientamento amministrativo basato su un requisito formale (l’approdo in porto terzo) e lo sostituisce con un criterio oggettivo, tecnico e verificabile, coerente con la struttura del Codice Doganale dell’Unione e con i principi dell’ordinamento unionale: l’uscita dalle acque territoriali dell’UE coincide con l’uscita dal territorio doganale, senza ulteriori condizioni.
Sulla base di tale interpretazione, la Corte ha annullato gli atti notificati agli armatori, riconoscendo che la mera navigazione oltre il limite delle 12 miglia nautiche era sufficiente a interrompere il periodo di ammissione temporanea. Dunque, tale decisione, sebbene ricondotta a un caso concreto, ha conseguenze applicative potenzialmente rilevanti: i) ridimensiona l’effetto di prassi prive di fondamento normativo, ii) semplifica la gestione dei regimi doganali applicabili alla nautica da diporto e iii) valorizza strumenti probatori più immediati per dimostrare l’effettiva uscita dalle acque territoriali.
Inoltre, l’orientamento espresso dalla sentenza 200/2026 potrebbe determinare un significativo elemento di discontinuità rispetto al quadro interpretativo consolidato, valorizzando in modo decisivo un criterio di natura sostanziale. Qualora, infatti, il mero attraversamento delle acque territoriali sia ritenuto sufficiente a integrare l’uscita dal territorio doganale, ne risulta inevitabilmente ridimensionata la tradizionale distinzione tra operazioni intra‑UE ed extra‑UE, finora fondata sulla destinazione formale dell’unità navale.
Tale ricostruzione potrebbe influire sulle modalità di documentazione delle operazioni di bunkeraggio e riflettersi, conseguentemente, sull’applicazione del D.M. n. 225/2015. In questa prospettiva, risulta auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione finanziaria, finalizzato a definire l’orientamento del Fisco rispetto alla fattispecie in esame e a garantirne la coerenza con il quadro normativo vigente.
In assenza di tali indicazioni, il rischio è un incremento dell’incertezza applicativa in un settore già contraddistinto da rilevanti complessità operative.






