Cessioni intracomunitarie di imbarcazioni in costruzione: l’IVA
La costruzione di un’imbarcazione rappresenta un progetto tecnico complesso, che può richiedere periodi di lavorazione lunghi e articolati. Nella Risposta ad interpello del 4 marzo 2026, n. 65, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato le implicazioni IVA di fatture emesse prima che la costruzione del bene sia terminata. Ci si riferisce, in particolare, all’ipotesi della fatturazione cd. “milestone”, ossia a seconda dell’avanzamento dei lavori.
In linea generale, la normativa nazionale prescrive il regime di non imponibilità IVA per le cessioni intra-comunitarie. In base all’art. 41 del D.L. n. 331/1993, infatti, “Costituiscono cessioni non imponibili (…) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, a opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni”.
Dunque, affinché un’operazione possa essere qualificata come cessione intracomunitaria non imponibile, occorre che:
• il cedente e l’acquirente siano entrambi operatori economici;
• l’operazione sia onerosa;
• sia acquisito o trasferito il diritto di proprietà o altro diritto reale;
• i beni siano effettivamente trasferiti in altro Stato membro.
A ben vedere, la norma non prevede termini temporali per la fuoriuscita dei beni dal territorio italiano, al contrario di quanto avviene in materia di cessioni all’esportazione a cura del cessionario o per suo conto ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. b) del d.P.R. n. 633/1972.
Tale disallineamento è stato notato dal Legislatore che, in occasione della riforma del sistema sanzionatorio, ha previsto una sanzione ad hoc pari al cinquanta per cento dell’IVA dovuta, da applicare nei confronti di “chi effettua cessioni di beni senza addebito d’imposta, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 (…) qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La sanzione di cui ai periodi precedenti non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell’imposta”.
L’impianto sanzionatorio impone particolare attenzione agli operatori del settore che usano le clausole EXW: in mancanza di prova che il bene sia pervenuto fuori dal territorio italiano nel termine di 90 giorni, possono infatti essere sanzionati.
Tuttavia, nel caso di fatturazione milestone, a fronte dell’emissione di una o più fatture, non vi è, a ben vedere, consegna.
Si pone dunque il dubbio: da quando decorre il termine di 90 giorni ai fini probatori?
Ebbene, secondo l’Agenzia delle Entrate, il termine di 90 giorni, entro il quale occorre acquisire la prova che il bene, trasportato a cura del cessionario o di terzi, sia effettivamente pervenuto in altro Stato membro della UE, analogamente a quanto avviene per le esportazioni, decorre dalla data in cui il bene viene consegnato al terzo per il trasporto o la spedizione della merce, comprovata da un documento di trasporto (“DDT”), da una lettera di vettura internazionale CMR o da ogni altro mezzo idoneo a provare l’avvenuto trasporto della merce fuori dall’Italia.
Decorso inutilmente il predetto termine senza che sia stata acquisita la prova che il bene è giunto a destinazione, il cedente – per non incorrere nella contestazione della sanzione – deve regolarizzare la fattura ai sensi dell’art. 7, co. 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 mediante emissione della nota di debito e il versamento della relativa imposta entro i successivi trenta giorni. Qualora poi sopraggiunga la prova della cessione, il cedente potrà recuperare l’imposta versata mediante:
• l’emissione della nota di variazione, ai sensi dell’art. 26 del decreto IVA; ovvero
• un’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 30 ter del decreto IVA.





