Navigare in Italia con bandiera straniera: implicazioni per il diporto
Da quanto si apprende da notizie di cronaca nazionale, sempre più diffusa è la circolazione di imbarcazioni battenti bandiera straniera.Leggi di piú …
Da quanto si apprende da notizie di cronaca nazionale, sempre più diffusa è la circolazione di imbarcazioni battenti bandiera straniera.Leggi di piú …
Il deposito IVA è un regime contabile sospensivo di diritto nazionale, disciplinato dall’art. 50-bis del DL 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993 n. 427. Tale regime consente di effettuare tutte le operazioni relative ai beni a esso vincolati senza assoggettamento a IVA. In importazione, l’obbligo di applicare l’imposta sorge solo al momento dell’estrazione dei beni dal regime, mediante emissione di autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 3, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Con la Risoluzione n. 2/E pubblicata il 9 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha inteso estendere la procedura per la trasmissione telematica della dichiarazione che consente di effettuare acquisti di navi adibite alla navigazione in alto mare e/o di beni e servizi a queste riferibili, beneficiando dell’esenzione IVA, anche ai non residenti privi di rappresentante fiscale, non stabiliti e non identificati in Italia1.
Per la riparazione di natanti – o di parti di essi – provenienti da paesi extra-UE è necessario osservare una specifica procedura per evitare di dover sostenere i costi riferiti alla fiscalità unionale e nazionale. Tale attività implica, infatti, l’importazione del natante (o del materiale da riparare) nella UE con la necessità – in modalità ordinaria – di assolvere le diverse formalità doganali e i conseguenti oneri, daziari e IVA.
Provviste di bordo: cosa sono? Qual è il regime IVA applicabile? In quali casi il carburante è esente da accise? A queste domande risponde l’Avv. Massimo Fabio. Leggi di piú …