Per la Cassazione non c’è abuso di diritto nel leasing nautico, le associazioni chiedono la revisione degli indici di anomalia
Due sentenze della Corte di Cassazione hanno respinto la tesi dell’Agenzia delle Entrate secondo cui sarebbe indice di “abuso di diritto” un maxicanone iniziale pari al 40%-50% del valore del leasing di una unità da diporto, e non rileva che l’importo del maxicanone sia determinato in ragione di una permuta.
Assilea e UCINA hanno dunque portato all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate la necessità di revisione e aggiornamento di tutti gli indicatori di anomalia ricompresi nelle indicazioni fornite nel 2009 dalla Direzione Centrale Accertamento.
La Corte di Cassazione si è pronunciata circa alcuni contenziosi relativi all’applicazione della normativa Iva forfettaria e in merito ai contratti di leasing nautico a privati, questi ultimi contestati dall’Amministrazione finanziaria presupponendo si trattasse di una simulazione di compravendita e pertanto inapplicabile il regime di IVA forfettaria (art. 7, comma 4, lett. f) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633).
Il maxicanone del 40%-50%, la sua corrispondenza al valore della permuta dell’usato, la durata di 36 mesi e l’importo notevolmente basso del canone di riscatto erano tra i principali elementi di prova addotti alla base del cosiddetto “abuso del diritto”.
La Cassazione ha pertanto confermato le sentenze di primo e secondo grado delle Commissioni tributarie, che avevano visto soccombere alle decisioni delle Commissioni l’Agenzia delle Entrate, stabilendo che il versamento di un maxicanone pari al 50% del prezzo dell’imbarcazione è “funzionale all’opportunità di limitare il rischio finanziario in capo alla società di leasing” e il basso prezzo del riscatto finale è stato ritenuto coerente con il fatto che i canoni pagati dall’utilizzatore fossero effettivamente tali da coprire quasi interamente il costo finanziario dell’operazione e “non fosse nella specie interpretabile quale indizio di una carenza della funzione finanziaria del contratto” (Cass. Civile, anno 2019, Sez. 5, sentenza n. 9591).
Per quanto riguarda la contestazione dell’Agenzia delle Entrate circa la correttezza dell’applicazione dell’IVA forfettaria anche ai canoni di pre-locazione, la Corte ha sentenziato come derivi “dalla necessità di consentire che l’imbarcazione fosse realizzata dal fornitore secondo le specifiche esigenze dell’utilizzatore” (Cass. Civile, anno 2019, Sez. 5, sentenza n. 9590).