Nuovi chiarimenti sulla presentazione del manifesto merci
Il 10 settembre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la Circolare n. 24/2025, fornendo i primi chiarimenti operativi sull’esenzione dall’obbligo di trasmissione del manifesto merci in arrivo e in partenza (rispettivamente “MMA” e “MMP”).
L’obiettivo è quello di garantire su tutto il territorio nazionale un’attuazione corretta e omogenea degli artt. 61 e 62 delle disposizioni nazionali complementari dell’allegato 1 del D.Lgs. 141/2024 (in breve, anche “DNC”). Tali norme prescrivono che:
– i comandanti e i capitani siano muniti del manifesto del carico, rispettivamente, al momento dell’ingresso nella zona di vigilanza doganale marittima o prima della partenza della nave;
– l’Amministrazione finanziaria individui con proprio provvedimento gli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa doganale unionale assolti con la trasmissione del manifesto;
– l’Agenzia conservi la facoltà di richiedere ai capitani e ai comandanti l’esibizione di tutti gli altri documenti di bordo. Tale richiesta è obbligatoria quando sono rilevate differenze tra i dati risultanti dal manifesto e la consistenza del carico.
I chiarimenti resi nella recente Circolare riguardano, in particolare, tre aspetti:
1. la presentazione del manifesto di carico;
2. le categorie esentate dalla presentazione del manifesto;
3. altri casi di esonero da tale presentazione.
In merito al primo punto, si evidenzia come l’approvvigionamento di provviste e dotazioni di bordo, destinate o meno a uscire dal territorio doganale unionale, per la cui fornitura viene emessa fattura in regime di non imponibilità IVA ex articolo 8 bis d.P.R. 633/1972, sono soggette alle formalità doganali dell’esportazione (cfr., art. 269, par. 2 del CDU). A seguito delle formalità doganali di esportazione, tali provviste e dotazioni non perdono la posizione doganale unionale.
Il cd. MMP, per espressa disposizione direttoriale, assolve le formalità richieste dall’art. 332 par. 5 del Regolamento di Esecuzione UE 2015/2447, con le quali il trasportatore notifica l’uscita delle merci o l’imbarco nel caso delle provviste e dotazioni di bordo, anche ai fini della fiscalità interna, all’ufficio doganale di uscita. Dunque, tale documento costituisce prova dell’effettivo imbarco di provviste e dotazioni di bordo esenti IVA ai sensi dell’art. 8-bis del d.P.R. 633/1972.
L’obbligo di presentazione del MMP in caso di imbarco di provviste o dotazioni di bordo non comporta anche la presentazione, nel successivo porto di ingresso, del manifesto merci in arrivo (MMA) con l’indicazione delle giacenze delle provviste imbarcate nei porti unionali.
Tuttavia, nel caso del carburante, per la prova dell’imbarco ai fini delle esenzioni fiscali occorre applicare le sole formalità previste ai fini delle accise. Inoltre, rimangono valide le semplificazioni procedurali introdotte dalla circolare 18/D/2010 e confermate con la nota prot. 43290 del 16 aprile 2019, le quali prevedono l’utilizzo del “memorandum di imbarco” e della successiva dichiarazione di esportazione cumulativa. Si tratta di strumenti particolarmente utili nei casi in cui la presentazione della dichiarazione di esportazione al momento dell’imbarco della merce non è oggettivamente possibile per la ristrettezza dei tempi di imbarco o per la natura delle operazioni.
Quanto alle categorie esentate dalla presentazione del manifesto (navi da diporto e militari, aeromobili militari e da turismo, barche da pesca), la Circolare rende chiarimenti, in relazione alle navi da diporto e alle navi da crociera, specificando che:
· per “navi di diporto esentate dalla presentazione del manifesto” si deve intendere (in accordo con quanto previsto dal Codice della Navigazione) ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, senza alcuna distinzione tra unità di lunghezza superiore o inferiore ai 24 metri;
· le “navi da crociera” non possono rientrare tra le categorie esentate dalla presentazione del manifesto in quanto, svolgendo attività prettamente commerciale, non possono essere ricondotte alla categoria delle navi da diporto. La presentazione del manifesto merci in arrivo (MMA) è richiesta nel caso in cui si provveda a sbarcare merci non unionali. Al contrario, per le merci non unionali che permangono a bordo delle navi adibite al servizio crocieristico, non sarà necessario ottemperare all’obbligo dichiarativo.
Infine, ulteriori casi di esonero dal cd. MMP riguardano:
· le merci scaricate e ricaricate sullo stesso mezzo di trasporto durante il tragitto, al fine di consentire lo scarico e il carico di altre merci per cui non sussiste l’obbligo di presentazione in dogana;
· le merci non unionali scortate da T1 a bordo di aeromobili o navi che effettuano servizio su tratte unionali;
· le merci scortate da T1 trasportate nell’ambito dei Servizi Regolari di trasporto marittimo (RSS) autorizzati ai sensi delle disposizioni doganali;
· le ipotesi del cabotaggio tra porti nazionali per merci scortate da T2L;
· i beni privati a seguito di passeggeri (ad esempio, per le navi che effettuano trasporto di passeggeri e merci su rotte extra-UE).






