L’IVA nella locazione e nel noleggio di imbarcazioni da diporto
Quali sono le implicazioni IVA nella locazione e nel noleggio di imbarcazioni da diporto? Facciamo un passo indietro: qual è la linea di demarcazione tra “navigazione da diporto” e navigazione “per fini commerciali”?
Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il “Codice della nautica da diporto” (di seguito, il “Codice”) definisce la “navigazione da diporto” come “quella effettuata in acque marittime e interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali” (cfr., articolo 1, comma 2). Un’imbarcazione è utilizzata per “fini commerciali”, tra l’altro, quando è oggetto di contratti di locazione o di noleggio (cfr., art. 2, comma 1, lettera a). In particolare, con riferimento alla locazione di unità da diporto, il Codice stabilisce che si tratta del “contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto per un periodo di tempo determinato” (cfr., art. 42, co. 1).
Per quel che riguarda il noleggio, si tratta del “contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l’unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo (quindi, per uso privato) in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L’unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l’equipaggio” (cfr., art. 47 del Codice).
Dal punto di vista IVA, la concessione di beni mobili in forza di un contratto di noleggio e locazione configura una “prestazione di servizi”, rilevante ai fini IVA sotto il profilo oggettivo ex art. 3, co. 2, n. 1 del d.P.R. n. 633/1972. Le prestazioni di servizi dipendenti da tali contratti sono, tuttavia, assoggettate a una particolare disciplina dal punto di vista della territorialità. Infatti, in base alle previsioni contenute negli articoli 7-quater e 7-sexies del d.P.R. n. 633/1972, occorre distinguere tra noleggio a breve termine e noleggio a lungo termine.
L’IVA NEL NOLEGGIO A BREVE TERMINE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO
Nel caso di locazione, anche finanziaria, e noleggio a breve termine, ossia con una durata non superiore a 30 giorni (ovvero a 90 giorni per i natanti – cfr., art. 7, co. 1, lett. g) del d.P.R. n. 633/1972), sono rilevanti in Italia:
• se l’imbarcazione viene consegnata in Italia e utilizzata all’interno dell’Unione Europea, la prestazione è soggetta all’IVA italiana;
• se l’imbarcazione è resa disponibile fuori dall’UE ma è utilizzata in Italia, la prestazione rientra nel campo di applicazione dell’IVA italiana.
L’IVA NEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO
Diversamente, nel caso di locazione, anche finanziaria, e noleggio non a breve termine (ovvero superiore a 30 giorni o a 90 giorni nel caso di natanti), la territorialità dell’IVA varia a seconda della natura del cliente:
• se il committente è un soggetto passivo d’imposta, la prestazione sarà assoggettata all’IVA nel Paese di quest’ultimo;
• se il cliente è un soggetto privato, la locazione, anche finanziaria, e il noleggio devono considerarsi effettuati nel territorio dello Stato qualora:
I. il committente sia domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e sempre che le imbarcazioni siano utilizzate nel territorio della Comunità;
II. il committente sia soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunità e le imbarcazioni siano utilizzate nel territorio dello Stato.
I MEZZI DI PROVA NEL NOLEGGIO A BREVE TERMINE
Per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° novembre 2020, per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini IVA, il luogo della prestazione dei servizi in commento relativi alle imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell’UE qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori di detto territorio (cfr., art. 1 co. 725-726 della L. 160/2019). Con il provvedimento del 15 giugno 2020, n. 234483, e poi con quello del 29 ottobre 2020, n. 341339, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità e i mezzi idonei a fornire la predetta dimostrazione.
Nel caso di noleggio a breve termine, la documentazione ufficiale, su supporti cartacei e/o digitali, proveniente dall’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto o dal soggetto che ne ha la responsabilità (ad esempio il comandante) deve essere idonea a dimostrare che l’imbarcazione da diporto ha effettuato la navigazione al di fuori dell’Unione Europea (cfr., art. 1, lett. f) del provvedimento del 29 ottobre 2020, n. 341339).
Le imbarcazioni equipaggiate con sistemi di navigazione satellitare
Per le imbarcazioni da diporto equipaggiate con sistemi di navigazione satellitare, la prova dell’utilizzo e della fruizione al di fuori della UE dell’imbarcazione, dotata di sistemi di navigazione satellitare o di transponder, è fornita attraverso i dati e le informazioni estratte dai sistemi di navigazione in uso. I dati e le informazioni devono essere in grado di indicare, con precisione e coerenza, le tratte marittime effettuate dall’imbarcazione da diporto (cfr., art. 4.2 del provvedimento del 29 ottobre 2020, n. 341339).
Le imbarcazioni prive dei sistemi di navigazione satellitare
Nel caso di imbarcazioni prive dei predetti sistemi di navigazione satellitare, la prova dell’utilizzo e della fruizione al di fuori della UE dell’imbarcazione da diporto, non dotata di sistemi di navigazione satellitare, è fornita attraverso l’esibizione del contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, e altri contratti simili, a breve termine, accompagnata dalla produzione di almeno due dei seguenti mezzi di prova:
• i dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale di bordo;
• le fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione, individuata da un qualsiasi dispositivo e rilevata con una frequenza di almeno due, per ogni settimana di navigazione;
• la documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) l’ormeggio dell’imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell’UE;
• la documentazione attestante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) acquisti di beni e/o servizi, relativi all’utilizzo al di fuori dell’UE dell’imbarcazione da diporto (cfr., art. 4.3 del provvedimento del 29 ottobre 2020, n. 341339).
I MEZZI DI PROVA NEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
Nel caso di noleggio a lungo termine, dai mezzi di prova deve risultare, per ciascun anno di durata del contratto, la quota dell’utilizzo dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’UE. La prova dell’utilizzo e della fruizione al di fuori dell’Unione Europea dell’imbarcazione da diporto è fornita attraverso l’esibizione del contratto non a breve termine, nonché attraverso l’esibizione dei dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale ufficiale di bordo o, in assenza di questi ultimi, di un registro vidimato, attestanti tutti gli spostamenti effettuati, le relative ore di moto, comprovate dall’apposito dispositivo contaore, di inizio e fine di ciascuno spostamento ed, eventualmente, i trasferimenti effettuati per prove e/o spostamenti tecnici o attinenti alla manutenzione.
Inoltre, è necessario esibire almeno due dei mezzi di prova sopra menzionati (ossia dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale di bordo, fotografie, documentazione relativa all’ormeggio, altra documentazione) (cfr., art. 5.2 del provvedimento del 29 ottobre 2020, n. 341339).
È previsto, inoltre, che l’utilizzatore renda una dichiarazione in relazione all’effettivo utilizzo delle citate prestazioni di servizi di noleggio a “lungo termine” nel territorio dell’UE. La dichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello approvato con il provvedimento del 15 giugno 2021, n. 151377.
Avv. Massimo Fabio, Avv. Giulia Ripa e Avv. Anna Bersani