Cinque Terre: le regole da rispettare per accedere all’Area Marina Protetta
L’Area Marina Protetta delle Cinque Terre è stata istituita con il decreto del Ministero dell’Ambiente del 12 dicembre 1997 e comprende i Comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso e per una piccola porzione Levanto.
L’istituzione delle Aree Marine Protette è prevista da due leggi nazionali: Disposizioni per la difesa del mare (n. 979 del 31 dicembre 1982) e Legge Quadro sulle Aree Protette (n. 394 del 6 dicembre 1991).
La finalità dell’Area Marina Protetta Cinque Terre, che dal 1999 è entrata a far parte del Santuario dei Cetacei, è quella di tutelare e valorizzare le caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera.
Vi ricordiamo che nell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre, nella zona C entro la distanza di 600 metri dalla costa, durante la stagione balneare, è consentita la navigazione alle unità da diporto con velocità non superiore a 5 nodi, esclusivamente in assetto dislocante.
– L’ormeggio delle imbarcazioni da diporto è consentito ai gavitelli predisposti dall’Ente Parco, purché preventivamente autorizzato per iscritto. I campi ormeggio sono contraddistinti dal colore bianco.
– L’ormeggio è consentito solo in condizioni meteo-marine favorevoli (mare forza 2 e vento forza 2) e solo alle unità da diporto provviste dell’assicurazione R.C. in corso di validità.
– È consentito ai gavitelli riservati ai natanti e alle imbarcazioni l’ormeggio di una sola unità al medesimo gavitello.
– Non è consentito l’ormeggio impiegando più di un gavitello.
– Non sono consentite le attività subacquee, con o senza autorespiratore, fatto salvo i punti di ormeggio destinati esclusivamente alle unità di supporto dei centri di immersione, durante lo svolgimento delle immersioni subacquee e delle visite guidate subacquee, contraddistinti dal colore rosso-arancio.
– Non sono consentiti l’ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, la pesca sportiva e ricreativa e la pesca professionale, fatto salvo le manovre per raggiungere il gavitello.
– Non è consentito l’ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee e alle visite guidate subacquee, contraddistinti dal colore rosso-arancio.
– L’ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello predisposto dall’ente gestore.
– È consentita la balneazione esclusivamente in prossimità della propria unità ormeggiata, a motore spento e in assenza assoluta di manovre di altra unità e comunque nell’area compresa nel raggio di roteazione dal punto di ormeggio (giro di ruota).
– Durante la sosta è vietato tenere alcun motore acceso, compresi eventuali generatori di corrente.
– Durante le ore notturne, dalle ore 22.00 alle ore 08.00, è vietato l’ormeggio di unità da diporto, non presidiate da personale abilitato alla condotta.
– È vietato l’utilizzo di shampoo, detergenti o altra sostanza inquinante.
– È consentito l’utilizzo dei wc di bordo esclusivamente solo se dotati di casse per la ritenzione dei liquami di scolo.
– Non è consentito l’utilizzo di apparecchi sonori ed acustici.
– L’uso del motore è consentito solo ed esclusivamente durante le operazioni di ormeggio e disormeggio delle unità ai gavitelli.
– È sempre fatto divieto effettuare il rifornimento di combustibile a bordo delle unità da diporto, mediante il travaso di taniche o serbatoi.
– Durante la sosta è vietata qualsiasi attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo ormeggio.
– Le unità da diporto devono sempre essere ormeggiate in massima sicurezza e secondo le corrette norme dell’arte marinaresca con cime adeguate, di proprietà del diportista.
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Capitolo 2: Manarola e Corniglia
Capitolo 3: Vernazza e Monterosso al Mare