Ammissione temporanea nel diporto: uso privato e commerciale
Con la Circolare n. 11/2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito ulteriori chiarimenti circa le modalità di applicazione del regime di ammissione temporanea alle imbarcazioni da diporto utilizzate per uso privato o commerciale1.
Le imbarcazioni2 immatricolate in Paesi terzi che entrano nel territorio doganale dell’UE, al pari degli altri mezzi di trasporto, beneficiano di una forma di semplificazione in forza della quale il semplice attraversamento della frontiera consente di vincolare il bene al regime di ammissione temporanea3. Per le imbarcazioni da diporto, dunque, l’ingresso nelle acque territoriali dello Stato membro dell’UE, ricomprese entro le 12 miglia dalla costa, è, in via generale, sufficiente a vincolare il bene a tale regime.
In talune circostanze, il soggetto interessato sceglie di non ricorrere alla semplificazione sopra richiamata e di utilizzare la dichiarazione verbale di vincolo al regime, presentando l’apposito formulario (allegato 71-01 RD). Quest’ultimo, in applicazione dell’art. 165 RD4, permette di attestare la data di arrivo dell’imbarcazione nel territorio unionale ai fini del rispetto dei termini massimi previsti per l’appuramento del regime.
In alternativa, per ottenere l’attestazione utile a dimostrare la data di arrivo, è possibile recarsi presso l’Ufficio della Capitaneria di Porto.
Come è evidente, il momento di ingresso dell’imbarcazione ad uso privato, proveniente da Paese terzo, nel territorio dell’Unione europea assume particolare rilievo ai fini del calcolo del periodo di permanenza nel territorio unionale, che può essere, al massimo, pari a 18 mesi5. A tal proposito, si evidenzia che il periodo massimo di permanenza delle merci in regime di ammissione temporanea deve essere valutato complessivamente. Ciò vale anche nel caso in cui le merci siano temporaneamente vincolate dal titolare del regime di ammissione temporanea a un altro regime speciale e siano poi nuovamente vincolate al regime di ammissione temporanea6.
Nel settore nautico è frequente che un’imbarcazione privata sia vincolata al regime di ammissione temporanea dal proprietario o utilizzatore, mentre eventuali lavori di riparazione o manutenzione vengono effettuati dal cantiere in regime di perfezionamento attivo. Terminati i lavori e chiuso il regime di P.A., l’imbarcazione rientra nuovamente nel regime di ammissione temporanea in capo al titolare del mezzo.
Poiché i due regimi sono intestati a soggetti diversi e perseguono finalità differenti, ai fini del calcolo del periodo massimo di permanenza in ammissione temporanea devono essere considerati esclusivamente i periodi in cui l’imbarcazione è effettivamente vincolata al regime di ammissione temporanea dal medesimo titolare.
Ai sensi dell’art. 212, par. 3, RD, i mezzi di trasporto possono beneficiare dell’ammissione temporanea solo se immatricolati fuori dal territorio doganale dell’Unione a nome di una persona stabilita fuori dall’UE oppure, qualora non immatricolati, se di proprietà di una persona stabilita fuori dall’Unione e utilizzati da una persona anch’essa stabilita al di fuori del territorio dell’Unione7. Pertanto, un’imbarcazione privata proveniente da Paesi terzi può essere considerata in regime di ammissione temporanea solo se ricorrono tali condizioni e se è possibile dimostrare la data di ingresso nel territorio unionale, necessaria per il calcolo del termine di permanenza.
La normativa in materia di ammissione temporanea non indica una modalità specifica per dimostrare la data di ingresso nel territorio dell’Unione, quando si impiega la modalità di vincolo al regime mediante altro atto (art. 141 RD). Ne consegue che grava sul titolare del regime, in caso di controllo da parte dell’Autorità doganale, l’onere di dimostrare, con qualsiasi documento o mezzo, l’ingresso nel territorio dell’UE ovvero, qualora l’imbarcazione vi sia successivamente rientrata, l’avvenuta uscita da tale territorio.
1. AMMISSIONE TEMPORANEA: UTILIZZO DELLE IMBARCAZIONI A USO PRIVATO
Ai sensi dell’art. 212, par. 3, RD, le imbarcazioni da diporto ammesse temporaneamente nel territorio doganale dell’Unione devono essere utilizzate da soggetti stabiliti al di fuori dell’UE.
L’autorizzazione al regime è concessa al soggetto che detiene il controllo fisico dell’imbarcazione al momento dell’ingresso, salvo che questi agisca per conto di un’altra persona, nel qual caso l’autorizzazione è rilasciata a quest’ultima. La normativa consente inoltre che un’imbarcazione immatricolata in un Paese terzo sia utilizzata da soggetti privati stabiliti in un Paese terzo, purché autorizzati dal titolare del regime di ammissione temporanea.
Ne consegue che un’imbarcazione da diporto registrata in un Paese terzo e appartenente a una società extra-UE può essere utilizzata, nell’ambito del regime di ammissione temporanea, da soggetti appartenenti alla società stessa o da essa espressamente autorizzati.
A titolo esemplificativo, l’ADM richiama il caso di uno yacht di proprietà di un soggetto stabilito fuori dall’Unione, con equipaggio e skipper anch’essi stabiliti in un Paese terzo. Qualora il proprietario sia a bordo al momento dell’ingresso nel territorio unionale e lo skipper ne detenga il controllo fisico, l’imbarcazione è comunque considerata utilizzata dal proprietario, poiché lo skipper opera per suo conto. In tale ipotesi, trattandosi di trasporto privato di persone senza corrispettivo, l’utilizzo è qualificato come uso privato e l’autorizzazione al regime è rilasciata al proprietario dell’imbarcazione.
2. USO COMMERCIALE DI UN MEZZO DI TRASPORTO
Ai sensi dell’art. 215, par. 4, lettera b), RD, per uso commerciale si intende l’utilizzo di un mezzo di trasporto per il trasporto di persone a titolo oneroso oppure per il trasporto industriale o commerciale di merci.
Gli yacht commerciali (commercial yacht) possono beneficiare del regime di ammissione temporanea secondo regole specifiche. In particolare, ai sensi dell’art. 204 RD, essi possono essere sottoposti a interventi di manutenzione e riparazione ordinaria necessari a garantirne la conservazione e l’utilizzo previsto, purché tali interventi non comportino modifiche strutturali, miglioramenti delle prestazioni o incrementi significativi del valore dell’imbarcazione.
Quando lo yacht è impiegato sulla base di un contratto a titolo oneroso, come un contratto di noleggio, esso è considerato ad uso commerciale e può permanere nel territorio doganale dell’Unione esclusivamente per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività prevista dal contratto. Qualora, al momento dell’ingresso nell’Unione, non sia ancora presente un contratto commerciale, lo yacht immatricolato e utilizzato da soggetti stabiliti in un Paese terzo può essere ammesso temporaneamente per uso privato.
Se successivamente viene stipulato un contratto commerciale, l’imbarcazione dovrà uscire dal territorio doganale dell’Unione per chiudere il precedente regime e rientrare in ammissione temporanea per uso commerciale.
All’ingresso nel territorio unionale dovranno essere presentati il contratto commerciale e l’allegato 71-01.
Le attività svolte durante la permanenza nell’Unione dovranno inoltre essere annotate nel giornale di bordo o in altro registro idoneo ai fini dei controlli doganali. Le attività di manutenzione e riparazione ordinaria effettuate in regime di ammissione temporanea non richiedono la prestazione di una garanzia. Diversamente, qualora l’imbarcazione sia vincolata al regime di perfezionamento attivo per interventi di refitting, trovano applicazione gli obblighi e le formalità previsti dalla normativa doganale, inclusa la prestazione della garanzia, salvo i casi di esonero.
Note:
1- Con la presente si forniscono ulteriori indicazioni riguardanti le fasi di vincolo e di appuramento del regime, nonché la definizione di utilizzo e di utilizzatore del bene, per uso privato o per scopo di lucro, a integrazione di quanto già rappresentato nelle Circolari n. 20/2022 e n. 8/2025.
2- Le imbarcazioni immatricolate in un Paese terzo che entrano nel territorio dell’Unione, al pari degli altri mezzi di trasporto, beneficiano di una forma di semplificazione in forza della quale il semplice attraversamento della frontiera consente di vincolare il bene al regime di ammissione temporanea (articolo 141, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) 2446/2015, di seguito “RD”).
3- Art. 141, par. 1, d), RD.
4- In base a tale norma: “Quando una dichiarazione doganale verbale è considerata una domanda di autorizzazione per l’ammissione temporanea in conformità all’articolo 163, il dichiarante presenta il documento di accompagnamento figurante nell’allegato 71-01”.
5- In base all’art. 217 del Regolamento delegato (UE) “L’appuramento del regime di ammissione temporanea per i mezzi di trasporto e i container avviene entro i seguenti termini, a decorrere dal momento in cui le merci sono vincolate al regime: a) per i mezzi di trasporto ferroviario: 12 mesi; b) per i mezzi di trasporto adibiti ad uso commerciale diversi dal trasporto ferroviario: il tempo necessario per effettuare le operazioni di trasporto; c) per i mezzi di trasporto stradali ad uso privato utilizzati come segue: i) da studenti: la durata del soggiorno nel territorio doganale dell’Unione per soli motivi di studio; ii) da una persona incaricata di effettuare una missione di durata determinata: la durata del soggiorno nel territorio doganale dell’Unione necessaria per lo svolgimento della missione; iii) negli altri casi, compresi gli animali da sella o da traino e il loro rimorchio: 6 mesi; d) per i mezzi di trasporto aerei ad uso privato: 6 mesi; e) per i mezzi di trasporto marittimi e fluviali ad uso privato: 18 mesi; f) per i container, le loro attrezzature e accessori: 12 mesi”.
6- Tale principio, come chiarito dai Servizi della Commissione, trova applicazione solo qualora il bene sia vincolato ai diversi regimi dal medesimo soggetto e per la medesima finalità (uso privato).
7- L’art. 212, par. 3 d), RD richiama gli artt. 214, 215 e 216 che contengono le ipotesi in cui un soggetto stabilito nell’Unione può utilizzare un mezzo di trasporto immatricolato in un Paese terzo.





