Il mediatore marittimo e i contratti di utilizzazione commerciale
In questa mia rubrica, ho avuto già modo di dedicare un approfondimento tematico alla figura del Mediatore Marittimo: in quella circostanza avevamo affrontato essenzialmente il suo ruolo istituzionale e le funzioni correlate alla compravendita. In questo articolo, ho deciso di affrontare il tema dei contratti di utilizzazione delle unità, collegandoli alle funzioni che il Mediatore Marittimo ha – istituzionalmente – anche in questo specifico segmento.
Infatti, il mediatore marittimo è, allorquando abilitato, non solo un teorico esperto di contratti di compravendita, ma anche, e non secondariamente, un esperto dei cosiddetti contratti “di utilizzazione commerciale della nave”, così come disciplinati dal Codice della Navigazione.
I CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE COMMERCIALE DELLE UNITÀ
Premesso ciò, pur restando nel perimetro del diporto nautico, andremo ad individuare e ad analizzare tre specifiche fattispecie commerciali ove, allorquando vi sia un’ottima predisposizione contrattuale, anche attraverso il ruolo del mediatore, si può certamente orientare armatori e utilizzatori verso una migliore, più sicura e più consapevole gestione di tali tipologie di operatività.
- Il primo caso è da ricercarsi nel noleggio a scafo nudo, che nel diporto è comparabile e sovrapponibile per approssimazione alla locazione (così come disciplinato e nominato dal c.d. Codice della Nautica da Diporto).
- La seconda tipologia di utilizzo è invece quella riconducibile al c.d. charter, ovvero al noleggio.
- La terza e ultima fattispecie è l’intermediazione stessa del servizio (piuttosto che dell’unità), da parte dei mediatori marittimi, dei charter e/o delle locazioni per conto dei propri clienti-armatori verso l’utilizzatore finale (il passeggero, il “gruppo” o il locatario).
Relativamente ai primi due casi, come oramai molti lettori già sapranno, trattasi dei due principali, e oramai storici e disciplinati utilizzi commerciali (art. 2 D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171), che il Codice della Nautica da Diporto regolamentò fin dalla sua primissima stesura. Rispetto a tali utilizzi, sempre facendo riferimento alla suddetta normativa (art. 42), la forma dei contratti è da intendersi “redatta per iscritto”, pena la nullità.
In tutti i casi suddetti, allorquando vi sia l’intervento del mediatore marittimo – sia in veste di “puro” intermediario, sia come esperto nominato per la stesura dei contratti propedeutici – il suo ruolo dovrebbe essere determinante dal punto di vista dell’assistenza da garantire alle parti, al netto della mera attività di intermediazione. Il potenziale e dirompente valore aggiunto di una tale assistenza professionale nella predisposizione dei contratti di utilizzazione dovrebbe, infatti, portare il mediatore a una disamina preliminare delle specifiche (e singole) esigenze dell’armatore o dell’utilizzatore, valutandone appieno i riflessi interdisciplinari a livello normativo (Codice Civile, Codice della Navigazione, Codice della Nautica da Diporto) e assicurativo (spesso obbligatorio e non, n.d.r.) e, allorquando applicabile, tenendo conto del contesto locale ove l’attività andrà a svolgersi (ordinanze locali, leggi e regolamenti regionali e/o comunali), della tipologia di clientela e dei rischi connessi. Il tutto a dispetto della prassi, pur diffusa, di ricorrere a formulari recuperabili online che, sebbene gratuiti e già generalmente “predisposti”, spesso rivelano tutti i propri limiti, offrendo soltanto una forma contrattuale di base priva delle necessarie tutele.
Fin qui abbiamo cercato di eviscerare i campi di applicazione più comuni ove è necessario, ma anche obbligatorio, intervenire contrattualmente e dove, spesso, si trova a operare, insieme agli stessi armatori, il Mediatore Marittimo e di come, sempre allo stesso tempo, l’intervento di quest’ultimo potrebbe (o dovrebbe) essere quantomeno più performante rispetto ad altre eventuali scelte dell’utente.
In linea generale, soprattutto per chi esercita forme commerciali nel diporto nautico (o per chi ne usufruisce), è indubbio che i rischi correlati all’esercizio delle unità o dell’impresa marittima convivono sempre con una preponderante esposizione al rischio difficilmente comparabile ad altri settori imprenditoriali. Tutti motivi, questi, per ben redigere e regolare, con la massima sicurezza e qualità, i servizi e/o i rapporti tra fornitori e clienti, nell’ottica di limitare – e a volte trasferire – l’esposizione economica e legale in un contesto commerciale fortemente litigioso ed esposto al danno, come quello del diporto nautico nazionale.





