Rumori molesti in barca: arriva la multa
Guai in vista per i festaioli e gli amanti della musica a tutto volume. È entrato in vigore il divieto di produrre rumori molesti.
L’art. 83 del Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, entrato in vigore il 25 ottobre scorso, ha introdotto il Capo III-bis, denominato “Limitazioni particolari”, che prevede – tra le altre disposizioni – il divieto di “produrre rumori molesti” a bordo delle unità da diporto in transito, in sosta e all’ancora. La norma si applica nelle acque marittime, entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa; nelle acque interne, invece, tale limite è determinato dall’autorità della navigazione interna competente. Ai sensi dell’art. 53, comma 7, del Codice della nautica da diporto, chi non rispetta il divieto rischia una sanzione amministrativa da 65 a 665 euro.
Ma cosa si intende esattamente per “rumore molesto”?
La normativa non fornisce una definizione precisa, lasciando spazio a interpretazioni. In pratica, sarà la Guardia Costiera (o l’autorità competente) a decidere, caso per caso, se e come intervenire.
In assenza di un parametro di riferimento, un valido ausilio potrebbe provenire dal Codice Civile. L’art. 844 c.c., nel disciplinare le immissioni (tra cui, appunto, i rumori), richiama il criterio di “normale tollerabilità”: in sostanza, i rumori provenienti da proprietà vicine devono essere sopportati se rientrano entro soglie considerate tollerabili.
Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione, che ha individuato un parametro oggettivo atto a regolare le immissioni sonore nei rapporti di vicinato: nelle ore notturne, i rumori non devono superare di 3 dB il livello di fondo, mentre di giorno il limite è fissato a 5 dB. Tali valori, tuttavia, appaiono difficilmente applicabili nel contesto della nautica da diporto, data la natura e l’intensità dei rumori prodotti dalle imbarcazioni; pertanto la tollerabilità delle immissioni rumorose dovrà essere oggetto di valutazioni specifiche.
Alcuni commentatori hanno osservato che, contro i rumori molesti in barca, l’ordinamento già prevedeva forme di tutela adeguate, sia in sede civile – con il già citato art. 844 c.c. – sia in sede penale, attraverso il reato di “disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone” (art. 659 c.p.).
La nuova norma, tuttavia, introduce una disposizione specifica per la nautica da diporto, configurando un illecito amministrativo autonomo, punibile con una semplice sanzione pecuniaria.
Non è una novità: già nel 2023 il legislatore aveva adottato un approccio analogo, con l’istituzione dei delitti di “omicidio nautico” (art. 589 bis c.p.) e di “lesioni personali nautiche gravi o gravissime” (art. 590 bis c.p.), dettando così una disciplina speciale accanto alle fattispecie generali di “omicidio colposo” (art. 589 c.p.) e “lesioni personali” (art. 582 c.p.), con le relative aggravanti di “lesioni gravi e gravissime (art. 583 c.p.).
In attesa che si sviluppi una prassi consolidata, la parola d’ordine è buon senso: evitiamo gli schiamazzi e abbassiamo il volume, ricordando che anche il silenzio, in barca, può essere un lusso da condividere.