La classificazione delle unità da diporto: obblighi e limiti di navigazione
Ultimo Aggiornamento del 08/07/22
Nave, navetta, vascello, natante, … Molte sono le definizioni che riguardano gli oggetti che ci permettono di valicare il mare, anche se, talvolta, vengono attribuite in maniera errata o inesatta.
Partendo dalla più generale delle nomenclature, comincerei da quella che raccoglie tutte le precedenti definizioni (e molte altre ancora), ossia: l’imbarcazione.
Si definisce imbarcazione ogni unità galleggiante in grado di avere una propria direzione di moto indipendentemente da cosa la determini, sia essa la forza del vento (propulsione velica), quella di un motore (propulsione a motori) o la forza stessa dell’uomo (propulsione a remi).
PUOI ANNUNCIARE LA TUA BARCA GRATUITAMENTE CON NAUTAL
Esistono due tipi di imbarcazioni adatte alla navigazione da diporto:
- Le unità da diporto, ossia tutte quelle imbarcazioni utilizzate in acque interne e marittime senza scopo di lucro, cioè per scopi ricreativi o per scopi sportivi.
- Le unità utilizzate a fini commerciali – e questa è una delle novità introdotte dal nuovo Codice della Nautica – ovvero quelle destinate al noleggio, all’insegnamento professionale della navigazione da diporto, all’assistenza all’ormeggio delle unità da diporto, all’attività di assistenza e traino delle unità da diporto o quelle impiegate da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
Nella categoria delle unità utilizzate a fini commerciali rientrano anche le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.
LA CLASSIFICAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO
A seconda della lunghezza dello scafo, le unità da diporto possono essere a loro volta suddivise in:
- Moto d’acqua: è considerata moto d’acqua ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a 4 m, che come fonte primaria di propulsione utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua. Destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.
- Natanti da diporto: le unità a remi o con scafo fino a 10 mt di lunghezza.
- Imbarcazioni da diporto: le unità con scafo superiore a 10 mt e fino a 24 mt.
- Navi da diporto: presentano uno scafo di lunghezza superiore a 24 mt e si dividono in:
- navi da diporto maggiori (con una stazza lorda superiore a 500 GT);
- navi da diporto minori (con una stazza lorda fino a 500 GT);
- navi da diporto minori storiche (con stazza fino a 120 GT, costruite in data anteriore al 1° Gennaio 1967).
Questa classificazione è molto importante, perché le norme da rispettare variano a seconda del tipo di unità da diporto.
Per le imbarcazioni da diporto (a differenza dei natanti e delle moto d’acqua) sono obbligatori:
- Licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell’unità;
- Certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
Entrambi i documenti vengono rilasciati dallo Sportello Telematico del Diportista (STED) all’atto dell’iscrizione.
Anche per le navi da diporto è obbligatorio disporre della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza. Tuttavia, diversamente da quanto accade per le imbarcazioni da diporto, la licenza di navigazione che viene rilasciata per le navi da diporto abilita alla navigazione nelle acque interne e marittime senza alcun limite.
Sia le navi che le imbarcazioni da diporto sono iscritte all’Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto.
LA MARCATURA CE
Fatta questa prima macro distinzione, facciamo una ulteriore digressione su un altro concetto molto importante: la marcatura CE, ossia l’indicazione di conformità di ogni prodotto ai requisiti di sicurezza previsti dalle Direttive Comunitarie.
Il concetto di marcatura CE viene alla luce con la nascita della Comunità Europea ed ha una triplice funzione, nello specifico:
- Attesta che un prodotto dotato di marcatura è stato sottoposto a tutte le procedure di valutazione della conformità;
- Permette ad ogni prodotto, che risulti dotato di marcatura CE, di essere liberamente commercializzato ed utilizzato in tutto il territorio comunitario;
- Fa sì che il fabbricante sia direttamente responsabile per eventuali vizi di costruzione.
La marcatura, invero, va applicata da parte del fabbricante ad una classe di prodotti molto ampia ed eterogenea che va dalle caldaie alle apparecchiature radio, dai recipienti a pressione ai giocattoli, dalle macchine ai DPI, passando attraverso una numerosa serie di altri manufatti fino ad arrivare alle moto d’acqua e ad “ogni unità da diporto destinata ad attività sportive e ricreative, con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 e 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione”.
In particolare, anche per le moto d’acqua e le unità da diporto, la marcatura è applicabile non solo a tutti i prodotti di nuova costruzione, ma anche per quelli usati che vengono importati da paesi terzi, ovvero per tutti quei prodotti che hanno subito delle modifiche sostanziali e/o strutturali.
Per questi prodotti, la marcatura ha un’ulteriore finalità: garantisce, difatti, che siano rispettati i limiti comunitari in materia di rumorosità ed emissione di gas di scarico. È bene ricordare che per legge anche i motori di propulsione devono essere dotati di marcatura CE.
Ho fatto questa digressione sul concetto di marcatura, poiché da essa dipendono per le imbarcazioni alcuni parametri di riferimento per la navigazione: gli stessi limiti di navigazione possono cambiare in funzione della presenza o meno del famoso sigillo.
LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO SENZA MARCATURA CE…
Le imbarcazioni da diporto e i natanti non dotati di marcatura CE, infatti, sono abilitati alla navigazione fino a 6 miglia dalla costa nelle acque marittime.
Tale limitazione viene riportata sulla licenza di navigazione; comunque non vale per natanti quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, che possono solo navigare entro un miglio dalla costa.
In assenza di marcatura CE, sarà dunque opportuno avere a bordo il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità. Questi ultimi, infatti, possono abilitare imbarcazioni da diporto e natanti privi di marcatura alla navigazione fino alle 12 miglia dalla costa.
…E QUELLI CON LA MARCATURA CE
Per quanto riguarda le unità da diporto provviste di marcatura CE, l’abilitazione alla navigazione è strettamente connessa alla categoria di progettazione riportata sull’apposita targhetta fissata sullo scafo:
- Categoria A: le unità appartenenti a questa categoria sono abilitate alla navigazione senza alcun limite;
- Categoria B: il limite massimo, in questo caso, è rappresentato dalla navigazione d’altura. Le unità che rientrano in questa categoria possono navigare con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato);
- Categoria C: è possibile, per queste unità, la navigazione litoranea con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso);
- Categoria D: fanno parte di questa categoria le unità speciali, che sono abilitate alla navigazione in acque protette con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,5 metri.
MODULISTICA
Domanda di cancellazione dai R.I.D. di unità rientranti nella categoria natanti