La nuova normativa TATS sul trasporto di attrezzature turistiche e sportive
Lo scorso ottobre è entrata in vigore una nuova normativa relativa al trasporto delle attrezzature turistiche e sportive (TATS), come ad esempio le imbarcazioni, ma anche motociclette, alianti, cavalli o auto d’epoca, che modifica e inasprisce le sanzioni in caso di superamento di massa massima trasportabile.
La normativa in vigore fino allo scorso ottobre, la 4494 del 25 maggio 1994, che prevedeva di poter trasportare fino ad un massimo di 3.500 kg ed i cui accertamenti dovevano essere fatti pesando su una bascula i mezzi, è stata sostituita, in maniera oltretutto retroattiva, dalla nuova direttiva, la 2006/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Il limite massimo trasportabile per chi ha questo tipo di patente, tra veicolo trattore, rimorchio e l’oggetto del trasporto non deve superare le 3,5 tonnellate (3.500 kg): questo vale per entrambe le normative, quindi la massa massima trasportabile non cambia al variare della legge.
Ciò che è stata modificato, nella nuova normativa sul trasporto delle attrezzature turistiche e sportive, è la modalità dell’accertamento. Nella vecchia modalità faceva fede la pesa: ossia i mezzi andavano pesati su una bascula per verificare che i carichi sommati non superassero le 3,5 tonnellate.
Con la nuova normativa invece fa fede solo la massa massima indicata dal libretto di circolazione: paradossalmente se i pesi sommati dell’auto trattore, del rimorchio e della barca, o di altri oggetti trasportati, superano empiricamente il limite dei 3.500 kg (anche se dovessimo trasportare solo una bicicletta) si è soggetti a sanzione.
Altro punto da focalizzare è la patente, qui si fa riferimento solo alla patente di categoria B che però non è, in alcuni casi, sufficiente:
– la patente è la B se i carichi non superano i 3.500 kg
– è necessaria la patente B Plus (recentemente introdotta) nel caso in cui la somma non superi 4.250 kg
– Oltre i 4.250 kg di peso complessivo e fino al limite teorico di 70 Quintali la patente è la B + E
E, come dicevamo, le sanzioni si sono inasprite: il nuovo codice della strada ha equiparato l’infrazione di guida “con patente non corrispondente” al reato di “guida senza patente”, sfociando in sanzioni pecuniarie molto severe che superano i 2.000 euro, ed in caso di recidiva sfociando addirittura nella giurisdizione penale.
Guai seri dunque per i diportisti, che in alcuni casi si troveranno a non poter addirittura più trasportare la propria imbarcazione con la propria patente. Il consiglio è quello di verificare attentamente i libretti di circolazione dei vostri mezzi e di consultare le nuove normative direttamente sul sito dell’Unione Europea o del Ministero dei Trasporti.