Strumenti di mitigazione dei dazi: il perfezionamento attivo
In uno scenario internazionale in continua evoluzione per effetto di una partita negoziale – tra USA e UE – che non sembra trovare stabilità, è quanto mai opportuno concentrarsi sulle certezze offerte dalla disciplina unionale per mitigare l’impatto daziario complessivo. Tra queste, di sicuro interesse per i cantieri navali, si annovera il perfezionamento attivo, ex art. 211 CDU1.
In applicazione di tale regime, le merci non unionali possono essere utilizzate nel territorio doganale dell’Unione in una o più operazioni di perfezionamento senza essere soggette:
a. ai dazi all’importazione;
b. ad altri oneri (IVA e accise), come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;
c. alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l’entrata o l’uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell’Unione.
Il perfezionamento attivo ha lo scopo di incoraggiare e agevolare l’attività delle industrie di esportazione comunitarie, consentendo di importare temporaneamente merci terze ai fini della lavorazione, destinate a essere riesportate sotto forma di prodotti compensatori principali2.
Nel sistema attualmente in vigore, l’operatore può ora scegliere liberamente se riesportare i prodotti compensatori o dichiararli per altro regime.
Collegata a tale novità3 è l’applicazione al regime di perfezionamento attivo del principio di carattere generale contenuto nell’art. 85 del CDU, secondo il quale l’importo dei dazi all’importazione è determinato in base alle norme per il calcolo dei dazi applicabili alle merci in sospensione nel momento in cui è sorta la relativa obbligazione doganale.
In base a tale principio, l’operatore potrà importare i prodotti compensatori ottenuti dalla trasformazione, applicando l’aliquota daziaria propria di questi ultimi e non più quella riferita alle materie prime, come previsto nella previgente disciplina.
La scelta sulla modalità di tassazione che l’operatore intende applicare sui prodotti compensatori, in caso di immissione in libera pratica, deve essere compiuta al momento della presentazione dell’istanza per l’impiego del regime, dal momento che, in base a tale scelta, si determinerà la necessità o meno di effettuare il preventivo esame delle condizioni economiche, soprattutto nel caso in cui le operazioni abbiano a oggetto merci sensibili.
I PRODOTTI COMPENSATORI
Con il termine “perfezionamento” si intendono la trasformazione, la lavorazione, il montaggio, l’assemblaggio, la riparazione e tutte le fattispecie previste dal CDU. L’istituto consente di importare – senza pagare alcun dazio (IVA e accise), né subire l’effetto di alcuna misura di politica commerciale – merci destinate ad essere perfezionate nell’Unione e quindi riesportate, sotto forma di prodotti compensatori.
I prodotti importati in regime del perfezionamento attivo sono di norma destinati a subire operazioni (artt. 223 e 224 del CDU) quali:
· la lavorazione di merci, compreso il loro montaggio, il loro assemblaggio, il loro adattamento ad altre merci;
· la trasformazione di merci;
· la riparazione di merci, compreso il loro riadattamento e la loro messa a punto;
· l’utilizzo di alcune merci, stabilite secondo la procedura dal comitato, che non si ritrovano nei prodotti compensatori, ma che ne permettono o facilitano l’ottenimento anche se scompaiono totalmente o parzialmente durante la loro utilizzazione.
Tutti i prodotti che si ottengono a seguito di tali operazioni si definiscono prodotti compensatori.
L’AUTORIZZAZIONE PER IL PERFEZIONAMENTO ATTIVO
Le operazioni di perfezionamento attivo devono essere sottoposte ad autorizzazione. L’autorizzazione è concessa esclusivamente alle persone che soddisfano tutte le condizioni seguenti (art. 211, par. 3, CDU):
a. sono stabilite nel territorio doganale dell’Unione;
b. offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni;
c. qualora per le merci vincolate a un regime speciale possano sorgere un’obbligazione doganale o altre imposte, costituiscono una garanzia a norma dell’art. 89;
d. per i regimi di ammissione temporanea o perfezionamento attivo, utilizzano o fanno utilizzare le merci o effettuano o fanno effettuare operazioni di perfezionamento delle merci.
La circolazione di merci (art. 179, par. 1, RD4) vincolate al regime di perfezionamento attivo (così come all’ammissione temporanea o all’uso finale) può avvenire tra luoghi diversi all’interno del territorio doganale dell’Unione senza formalità doganali diverse da quelle indicate all’art. 178, par. 1, lettera e). Tale ultima disposizione, in particolare, prevede che le scritture contabili del titolare dell’autorizzazione siano in grado di rilevare l’ubicazione delle merci e disporre delle relative informazioni su ogni movimento delle stesse.
Per vedersi riconosciuto il diritto a esercitare operazioni di perfezionamento attivo, l’operatore economico interessato deve presentare una domanda di fronte alle autorità doganali competenti così come designate dalle norme doganali interne ai singoli Stati membri.
Con il Reg. di esecuzione UE n. 2017/2089 della Commissione, del 14 novembre 2017, è stato introdotto il sistema delle customs decisions (CDS) attraverso il quale è ora possibile presentare le richieste di autorizzazione per i diversi regimi doganali. Tra questi, quella denominata IPO: autorizzazione per il ricorso al regime di perfezionamento attivo, di cui all’art. 211, par. 1, lett. a), del CDU.
L’autorità competente adita rilascia l’autorizzazione a favore del soggetto che deve eseguire o ordinare tale operazione. L’art. 211, par. 3, del CDU prevede i casi e le modalità per il rilascio di autorizzazioni con efficacia retroattiva.
Note:
1- Reg. UE n. 952/2013 (Codice Doganale dell’Unione).
2- Si veda M. Fabio: “Diritto e pratica doganale”, Cap. 13, WKI, IX ed. 2025.
3- Si veda al riguardo la circolare 19 aprile 2016, n. 8/D. 4- Reg. UE 2446/2015.






