L’acquisto di un catamarano nuovo in Italia con successiva immatricolazione in Francia: dove si paga l’IVA?
L’acquisto di un catamarano è un’operazione che, sebbene in apparenza semplice, può diventare complessa quando entrano in gioco elementi transfrontalieri.
L’ACQUISTO DI UN CATAMARANO NUOVO IN ITALIA E L’IMMATRICOLAZIONE IN UN ALTRO PAESE
Infatti, in questa ipotesi, si apre il tema delicato di dove debba essere corrisposta l’IVA.
Il caso attiene a un catamarano nuovo, costruito in Italia da un cantiere nazionale e acquistato da un soggetto privato domiciliato in Francia, il quale intende immatricolare l’imbarcazione presso le autorità francesi. In tal caso, occorre verificare se l’IVA debba essere pagata in Italia o assolta nello Stato di destinazione, ovvero la Francia.
Per rispondere al quesito, bisogna far riferimento a due norme fondamentali della normativa IVA italiana:
1. l’art. 7-bis del d.P.R. 633/1972, relativo alla territorialità dell’imposta nelle cessioni di beni mobili;
2. l’art. 41 del D.L. n. 331/1993, che disciplina le cessioni intracomunitarie.
In base all’art. 7-bis di cui sopra, una cessione di beni mobili è territorialmente rilevante in Italia quando il bene si trova fisicamente nel territorio dello Stato al momento della cessione. Pertanto, applicando tale norma e, nell’ipotesi in cui l’acquisto di un catamarano si perfezionasse mentre quest’ultimo è in Italia, ai fini IVA l’operazione sarebbe ivi rilevante e, di conseguenza, imponibile ai fini IVA in Italia.
Nel caso di mezzi di trasporto nuovi, tuttavia, occorre svolgere ulteriori considerazioni alla luce della disciplina delle operazioni intracomunitarie relativa alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi. Infatti, ai sensi dell’art. 41, co. 2, lett. b) del D.L. n. 331/1993, sono assimilate alle cessioni intra-comunitarie non imponibili “le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell’esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l’acquirente non è soggetto passivo d’imposta”.
Ai fini della verifica del regime IVA di non imponibilità, occorre dunque partire dalla nozione di “mezzo di trasporto”. In base all’art. 38, co. 4 del D.L. n. 331/1993, costituiscono mezzi di trasporto, tra gli altri, le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 kW, destinati al trasporto di persone o cose, escluse le imbarcazioni destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca o a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare.
Il mezzo di trasporto non si considera “nuovo” se:
– ha percorso oltre seimila chilometri, e
– la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti,
o
– se ha navigato per oltre cento ore, e
– la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti.
Superata tale verifica con esito positivo, qualora la cessione sia a titolo oneroso e il mezzo di trasporto nuovo sia spedito in un altro Stato UE, l’operazione non è imponibile in Italia e l’imposta deve essere assolta nel Paese di destinazione, indipendentemente dallo status dell’acquirente (privato o soggetto passivo IVA).
Tale conclusione, infine, si applica a prescindere dall’immatricolazione o iscrizione del mezzo di trasporto negli appositi registri. Pertanto, nel caso in esame, l’acquirente del catamarano potrà ben assolvere l’IVA in Francia, previa verifica della ricorrenza di tutte le condizioni prescritte dalla normativa comunitaria.





