Il “dopo evento”: comprendere e mitigare il rischio – parte 2
Nell’approfondimento dello scorso mese, avevamo affrontato il tema degli eventi naturali e degli strumenti attraverso i quali mitigare il rischio. Come avevamo visto, uno di questi strumenti è certamente costituito dalla polizza assicurativa, atta a trasferire all’assicuratore talune esposizioni al rischio o al danno.
In questa seconda parte, parleremo del “dopo evento” e, in particolar modo, dei casi in cui l’assicurato (sia esso l’operatore economico, l’armatore o l’ente pubblico o privato), opportunamente provvisto di una copertura assicurativa, si trovi a doversi approcciare alla gestione del sinistro. Lo faremo, per praticità, dal punto di vista dell’armatore o del proprietario di un’unità, sebbene in linea di approssimazione ciò potrebbe essere applicato anche ad altre tipologie di soggetti del settore marittimo.
Restando nell’ambito di eventi prodotti da fenomeni estremi, soprattutto di grande magnitudo, spesso il problema — salvo il caso in cui si sia adeguatamente sottoscritta una polizza “funzionale” — è legittimamente quello di vedersi ristorato il danno (se parziale) o la perdita (se totale) dell’unità. In tali circostanze, soprattutto in assenza di particolari garanzie, come la clausola di “stima accettata”, la prima difficoltà, nell’ipotesi di perdita totale dell’unità, risiede nell’individuazione del valore del bene al momento del sinistro, peraltro così come disciplinato dal diritto speciale, ovvero dal Codice della Navigazione.
Già in questa fase potrebbero infatti emergere alcune prime, ma importanti, criticità in quanto la determinazione di tale valore è di interesse sia per la compagnia assicuratrice che per lo stesso assicurato. Il tutto rapportato ai massimali di polizza e alle garanzie effettivamente sottoscritte.
In questo senso, la competenza, la specializzazione e la sensibilità tecnica del perito incaricato (che sempre più spesso non viene selezionato sulla base di una reale competenza “navale”) dovrebbero infatti rappresentare un elemento di primaria importanza, oltre che una garanzia di terzietà.
Fin qui la teoria. Tuttavia, fatte le accorte e dovute eccezioni, non è sempre così: frequentemente fattori di natura soggettiva da parte del perito incaricato, o di politica di talune compagnie, rischiano di condurre la gestione del sinistro (e dunque dell’indennizzo) a una quantificazione non puntuale o, peggio, a un diniego. Risultato? Un potenziale e successivo contenzioso.
MITIGARE IL RISCHIO: LA PERIZIA IN CONTRADDITTORIO
In questi casi, uno strumento utile, se ben utilizzato, è certamente rappresentato dall’opportunità di richiedere una perizia “in contraddittorio”, nominando un proprio perito di parte. Ciò rappresenta, al contrario di come avveniva in passato, una primaria fonte di tutela che, insieme all’eventuale apporto di un legale, potrebbe portare, quantomeno, a una condivisa e oggettiva valutazione dei danni, delle modalità con cui è avvenuto il sinistro, e a una corretta individuazione del valore del bene, nell’interesse di tutte le parti all’accertamento oggettivo delle modalità e delle risultanze prodotte dal sinistro. In quest’ottica, tale facoltà, peraltro assai consolidata nell’ambito assicurativo e giudiziale, deve essere considerata, in primo luogo, come un legittimo diritto, tanto per la compagnia (che infatti sempre se ne avvale), quanto per lo stesso assicurato.
Un’altra componente di criticità, sempre allorquando si debbano gestire sinistri provocati da grandi eventi naturali e/o atmosferici e con danni sovente importanti, come le perdite considerate “totali”, è costituta spesso dalla limitata possibilità di integrare le attività peritali con esami strumentali (non di rado di oggettiva risultanza). Si pensi ad esempio a una puntuale attività di verifica strumentale delle delaminazioni su scafi in vetroresina o, ancora, a controlli non distruttivi su scafi di acciaio o di legno.
Spesso, i periti delle compagnie, considerata anche la conseguente lievitazione dei costi, non sono “autorizzati” dalle compagnie stesse ad effettuare tali ulteriori verifiche, a dispetto di importanti riserve di danno. In taluni casi, non sono neppure abilitati a svolgere tali interventi strumentali, per i quali è richiesta un’opportuna certificazione.
In queste circostanze, l’eventuale nomina di un perito da parte dell’assicurato, seppur richieda in una prima fase un esborso per l’assistenza di parte, può risolvere queste problematiche e accertare oggettivamente talune fattispecie di danno, altrimenti impossibili da rilevare. Qualora questo dovesse verificarsi, è utile sapere che l’assicurato avrebbe diritto, quantomeno, a vedersi riconosciute le relative spese (come onorari, costi, diritti) atte all’accertamento del danno. Infatti, in tali fattispecie, questi costi rientrerebbero in specifiche voci di spesa che, se correttamente valutate dalla compagnia (alla luce delle corrette procedure liquidative e peritali applicabili al settore marittimo) e dal perito, sono verosimilmente da rimborsarsi, al pari di quelle voci riconducibili al danno diretto. Questo anche qualora quest’ultimo non fosse liquidato.
Abbiamo dunque visto, seppur con un accenno, come la gestione dei sinistri marittimi incontri talune problematiche, spesso prodotte da alcune politiche adottate essenzialmente dalle stesse compagnie. Allo stesso tempo, abbiamo potuto spiegare come, costruttivamente, possa essere interpretato un intervento di parte e come questo, seppur in linea di approssimazione, debba poter essere riconosciuto quale costo vivo, propedeutico e atto all’accertamento del danno.
In conclusione, non è importante agire con attenzione solo prima di stipulare una polizza (ad esempio, con valutazioni del rischio e stime preliminari), ma anche successivamente. Questo può avvenire, per l’appunto, nel momento in cui la polizza sia chiamata ad operare, ovvero durante il sinistro. Ciò anche, e legittimamente, attraverso la nomina di un perito di parte e la relativa gestione del sinistro in contraddittorio.






