Il leasing di imbarcazioni da diporto utilizzate in acque extra-UE
Il leasing di imbarcazioni da diporto utilizzate in acque extra-UE: ultimi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.
Con la risposta a interpello dello scorso 18 giugno 2025, n. 159, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle implicazioni IVA dell’utilizzo al di fuori delle acque UE di un’imbarcazione da diporto oggetto di un contratto di leasing a lungo termine da un soggetto italiano.
LEASING DI IMBARCAZIONI UTILIZZATE IN ACQUE EXTRA-UE: L’IVA
Ai sensi della normativa IVA italiana, se l’utilizzo del bene avviene al di fuori dell’UE, le prestazioni di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di imbarcazioni da diporto non sono territorialmente rilevanti in Italia ex art. 7-septies lett. e-bis) del d.P.R. n. 633/1972, dovendosi dimostrare l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori dell’Unione Europea (cfr., art. 1, comma 725 della L. 160/2019).
Il caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria aveva a oggetto un’imbarcazione da diporto messa a disposizione in Italia che navigava poi prevalentemente in acque extra-UE, con ormeggio abituale in Montenegro.
Il contribuente ha chiesto chiarimenti sui seguenti punti:
1. validità dei mezzi di prova al fine di dimostrare il luogo di utilizzo dell’imbarcazione (nel caso in esame, il registro di navigazione vidimato da un notaio, i dati di navigazione desunti dai sistemi satellitari, il giornale di bordo, la documentazione comprovante l’ormeggio dell’imbarcazione da diporto presso il porto extra-UE, il contratto di locazione finanziaria e le fotografie digitali della posizione dell’imbarcazione);
2. modalità di calcolo dei periodi di navigazione in acque UE e quelli in acque extra-UE;
3. decorrenza dell’utilizzo dell’imbarcazione a partire dall’ottenimento del codice MMSI, ossia l’identificativo univoco di una stazione radio utilizzata su una nave, necessario per l’utilizzo legale dell’imbarcazione.
I MEZZI DI PROVA
Quanto ai mezzi di prova, l’Agenzia – pur non entrando nel merito in mancanza della cd. “obiettiva incertezza” richiesta dalla normativa sul tema – osserva che si può fare riferimento al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 341339/2020, in cui sono indicate analiticamente le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione Europea. Tra i mezzi di prova ivi contemplati, rilevano la cartografia dei viaggi, i dati e le informazioni estratte dagli eventuali sistemi di navigazione satellitare o di transponder (ad esempio, i dati forniti attraverso il sistema A.I.S., “Automatic Identification System”, per le imbarcazioni che lo adottano).
Inoltre, si ricorda che l’ulteriore documentazione comprovante l’effettiva utilizzazione è:
• il giornale di navigazione o il giornale di bordo tenuto dal comandante della nave, sul quale vengono registrati tutti i dati e i fatti relativi alla navigazione (cfr., artt. 169, 173 e 174 del codice della navigazione) o il registro vidimato attestante le ore di moto dell’imbarcazione da diporto;
• il dispositivo conta ore di moto dell’imbarcazione da diporto;
• la documentazione comprovante l’ormeggio dell’imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell’Unione Europea (i.e., fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento);
• la documentazione attestante acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali al di fuori dell’Unione Europea, relativi all’utilizzo al di fuori dell’Unione Europea dell’imbarcazione da diporto (i.e., fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento);
• il contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, e altri contratti simili.
Inoltre, il Provvedimento 341339/2020 individua il “minimo” onere probatorio posto a carico del contribuente, ben potendo quest’ultimo esibire ulteriori e più precisi mezzi di prova.
In merito all’individuazione dei criteri per individuare le “settimane” di utilizzo unionale o extra-unionale, nel caso di entrambi i tipi di utilizzo nell’arco di una settimana o nell’ambito della stessa giornata, nella risposta ad interpello si chiarisce che la quota di esclusione da IVA del canone annuo di leasing si determina in via definitiva, a consuntivo (alla fine di ciascun anno solare), in base alla percentuale risultante dalla frazione comprendente:
• al numeratore, le settimane in cui la barca ha oltrepassato le acque territoriali comunitarie; e
• al denominatore, le sole settimane in cui l’imbarcazione da diporto ha navigato, ossia ha effettuato spostamenti tra porti (inclusi gli spostamenti da e verso il medesimo porto), con esclusione degli spostamenti tra cantieri per motivi tecnici. Di conseguenza, qualora il contribuente provi di aver compiuto, nell’arco della medesima settimana, due spostamenti in acque internazionali, detta settimana può essere inserita nel numeratore nel calcolo.
Infine, nel computo, è possibile considerare il periodo a partire dal quale l’imbarcazione è effettivamente e legalmente utilizzabile e può navigare, ossia le settimane successive all’ottenimento del codice MMSI.