Superare i 18 mesi di ammissione temporanea degli yacht extra-UE
Il superamento del termine massimo di 18 mesi di permanenza nelle acque dell’Unione Europea di yacht battenti bandiera extra-UE, ammessi al regime di ammissione temporanea ex art. 250 del Codice Doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013, di seguito “CDU”), rappresenta da tempo una criticità nella pratica marittimo-doganale.
Il regime consente l’utilizzo nel territorio UE di merci non unionali con esonero totale o parziale da dazi e IVA, a condizione che:
a) le merci non siano destinate a subire modifiche, a eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all’uso che ne è fatto;
b) sia possibile garantire l’identificazione delle merci vincolate al regime1;
c) il titolare del regime sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell’Unione, salvo che sia altrimenti disposto;
d) siano soddisfatti i requisiti relativi all’esenzione totale o parziale dai dazi stabiliti nella normativa doganale.
La riforma doganale introdotta dal D.Lgs. n. 141/2024 non ha modificato la disciplina sostanziale dell’ammissione temporanea: l’art. 73 delle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione (“DNC”) conferma, infatti, il rinvio al diritto unionale (CDU e Reg. UE 2446/2015).
Pertanto, per la misura degli oneri, occorre aver riguardo alla Tariffa doganale comune (cfr., art. 56, par. 1 CDU). Il superamento del termine di 18 mesi potrebbe integrare una fattispecie di contrabbando, ad esempio ai sensi dell’art. 78 (contrabbando per omessa dichiarazione) o 83 DNC (contrabbando nell’esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento).
Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per l’applicazione della normativa penale (ad esempio per mancanza dell’elemento soggettivo), troverebbe applicazione la confisca amministrativa ai sensi dell’art. 96 DNC se il dazio preteso è inferiore a 10.000 euro e se gli altri diritti di confine dovuti (come l’IVA all’importazione) non superano 100.000 euro.
Inoltre, fino a poco tempo fa, l’Agenzia delle Dogane doveva disporre sempre la confisca amministrativa delle merci oggetto dell’illecito (cfr., art. 96, co. 7 DNC). Proprio in tema di applicabilità della confisca per mancato versamento dell’IVA all’importazione è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 93/2025, dichiarando illegittima la confisca qualora il contribuente abbia integralmente versato l’IVA evasa, gli interessi e le sanzioni.
In attuazione di tali principi, l’art. 96 DNC – come modificato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 192/2025 – rinvia ora all’art. 118 comma 8 primo periodo delle DNC, secondo cui “Salvi i casi di confisca disposti dall’autorità giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell’illecito, le stesse, destinate alla confisca in via amministrativa ai sensi dell’art. 96 comma 7 sono restituite al trasgressore, previo pagamento dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione, nei termini fissati con provvedimento dell’Agenzia”.
Di conseguenza, il pagamento degli importi pretesi (diritti di confine, interessi, sanzioni e spese di gestione) comporta l’inapplicabilità della misura della confisca da parte dell’Ufficio. Il nuovo quadro normativo e giurisprudenziale riduce sensibilmente il rischio ablatorio connesso al superamento dei 18 mesi, ma non attenua la necessità di una gestione rigorosa del regime di ammissione temporanea, in termini di corretta individuazione del dies a quo, tracciabilità dell’unità e tempestiva regolarizzazione della posizione doganale, al fine di prevenire contestazioni ancora oggi potenzialmente rilevanti sotto il profilo economico e reputazionale.
1- Salvo quando, tenuto conto della natura delle merci o dell’uso previsto, l’assenza di misure di identificazione non può dar adito a un’utilizzazione abusiva del regime oppure nel caso di cui all’art. 223 del CDU, quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti.






