Riforma doganale: le nuove sanzioni e il reato di contrabbando
Novità in materia di diritto doganale e contrabbando. Il 3 ottobre 2024, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 141/2024, che introduce una revisione della normativa doganale applicabile in Italia.
Tale decreto legislativo contiene “Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”, attuando una significativa revisione dell’intera normativa doganale nazionale. Tra le diverse novità, le più rilevanti riguardano le nuove sanzioni penali e amministrative.
MODIFICHE IN MATERIA DI CONTRABBANDO E SANZIONI PENALI: IL NUOVO TETTO DI 10.000 EURO (!)
Le sanzioni per il contrabbando sono state riscritte alla luce del principio secondo cui esse devono essere sempre effettive, proporzionate e dissuasive. A tal fine, sono state individuate due distinte ipotesi:
· L’articolo 78 del decreto legislativo introduce una sanzione amministrativa pecuniaria — dal 100% al 200% del dazio di confine dovuto — per il contrabbando per omessa dichiarazione, applicabile a chiunque ometta di presentare una dichiarazione doganale introducendo, facendo circolare o sottraendo alla vigilanza doganale merci non unionali o facendo uscire dal territorio doganale merci unionali.
· L’articolo 79, invece, disciplina il contrabbando commesso mediante falsa dichiarazione presentata dall’operatore commerciale. Questo reato è commesso da chiunque dichiari la qualità, la quantità, l’origine e il valore delle merci, nonché ogni altro elemento necessario per l’applicazione della tariffa e la determinazione dei dazi, in modo non corrispondente a quanto accertato. In questo caso, è prevista un’ammenda compresa tra il 100% e il 200% del dazio di confine dovuto, del dazio erroneamente riscosso o del dazio erroneamente richiesto in restituzione.
È importante sottolineare che l’articolo 78 delle Disposizioni complementari introduce il reato di contrabbando per omessa dichiarazione anche con riferimento alle violazioni commesse in relazione all’uscita delle merci dal territorio dell’Unione. Secondo la nuova normativa, la verifica della fondatezza di un illecito penale sarà effettuata preventivamente dall’Autorità Giudiziaria.
Se i diritti di confine contestati superano la soglia di 10.000 euro o nei casi di contrabbando aggravato, dovrà accertare la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo e, quindi, del reato di contrabbando.
In altre parole, l’applicazione di una sanzione penale o amministrativa è affidata all’esame preliminare dell’Amministrazione Giudiziaria che, ricevuta la relazione degli Uffici doganali, può decidere di proseguire l’azione penale o, in alternativa, rinviare gli atti all’Amministrazione doganale affinché proceda all’irrogazione di sanzioni amministrative.
Con la nuova disposizione, la configurazione dell’ipotesi di reato si basa sul superamento di un valore soglia piuttosto basso (10.000 euro). Questa nuova configurazione non sembra essere più conciliativa rispetto al vecchio approccio sanzionatorio. Anzi, sembra andare nella direzione di una minore tolleranza nei confronti delle differenze tra quanto dichiarato e quanto effettivamente accertato. Questa circostanza appare davvero pericolosa, in quanto potenzialmente in grado di ampliare il contenzioso penale rispetto al passato, considerando che, includendo anche l’IVA nei dazi di confine (entrambe le imposte considerate separatamente per il raggiungimento del tetto), un’azienda potrebbe facilmente superare il limite ora previsto e incorrere in una denuncia penale.
Tra le varie circostanze potenzialmente esposte al facile superamento della soglia, si annoverano gli aggiustamenti dei prezzi di trasferimento, il coinvolgimento di intangibili (royalties, assist), la cui valutazione rispetto all’eventuale daziabilità è spesso complessa e non immediatamente risolvibile, o la possibile applicazione di dazi antidumping.
Si noti che nei casi di contrabbando è sempre disposta la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto o il prodotto o il profitto.
MODIFICHE IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE
Il decreto n. 141/2024 stabilisce che le violazioni in cui non è possibile individuare il dolo dell’agente siano punite esclusivamente come illeciti amministrativi.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, l’articolo 96, comma 1, delle Disposizioni complementari prevede l’imposizione di una sanzione amministrativa dal 100% al 200% del dazio di confine dovuto, per le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83.
Il comma 14 della stessa disposizione specifica, inoltre, che nell’ipotesi di cui all’articolo 79 (contrabbando mediante false dichiarazioni), quando l’Autorità Giudiziaria non accerta il carattere doloso della condotta, l’autore è punito, a titolo di colpa, con una sanzione amministrativa dall’80% al 150% del dazio di confine dovuto. Va notato che, nel caso in cui la revisione sia avviata su richiesta di una parte e riguardi il recupero dei dazi doganali, non si applicano sanzioni amministrative. Come in passato, la disposizione ora in vigore non prevede un automatismo per cui, in presenza di un reato, l’aver richiesto la revisione sia condizione sufficiente per annullare anche l’eventuale responsabilità penale.
Tuttavia, come ora sancito dall’art. 96 (14), la valutazione del profilo del dolo da parte dell’Autorità Giudiziaria è il fattore discriminante per ricondurre la violazione alla mera rilevanza amministrativa. Ebbene, tale valutazione vale certamente anche nel caso di un riesame promosso su istanza di parte, con la conseguenza che il giudice adito — oltre agli aspetti sostanziali della violazione oggetto di accertamento — non potrà ragionevolmente non considerare la sussistenza della buona fede, proprio in ragione della determinazione dell’operatore economico ad autodenunciarsi.
Tanto considerato, al fine di restare esposti a contestazioni doganali, anche di natura penale, sembra necessario effettuare una attenta valutazione delle correnti operazioni doganali:
· verificando nella gestione delle dichiarazioni doganali se qualità, quantità, origine e valore delle merci, nonché ogni altro elemento necessario per l’applicazione della tariffa e la determinazione dei dazi, siano gestiti adeguatamente;
· identificando quale sia il gap potenziale, amministrativo e penale;
· valutando l’opportunità di ricorrere senza indugio alla revisione dell’accertamento.