CBAM: il nuovo dazio ambientale
Successivamente, le Autorità opereranno tutti i controlli alla frontiera sulle merci, anche per quanto riguarda l’identificazione del dichiarante CBAM autorizzato, il codice NC a otto cifre, la quantità e il Paese di origine delle merci importate, verificando le procedure relative alla presentazione della dichiarazione CBAM. Tanto considerato, l’impatto complessivo sull’attività commerciale delle imprese unionali non sarà circoscritto ai soli adempimenti doganali in importazione, ma potrà avere anche un impatto sull’approvvigionamento e sulla supply chain.
OPERATIVITÀ DEL REGOLAMENTO CBAM
– Si applica alle merci elencate nell’Allegato I, originarie di Paesi o territori al di fuori del territorio doganale dell’UE (cemento; energia elettrica; concimi; ghisa, ferro e acciaio; alluminio; sostanze chimiche);
– Non si applica alle merci originarie dei Paesi terzi e dei territori elencati nell’Allegato III, punto 1 (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e altri);
– Anche se l’ambito di applicazione non cambierà prima del 2026, si prevede che entro il 2030 le merci incise dal Regolamento CBAM possano includere tutti i settori coperti dal sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE (ETS);
– Durante il periodo transitorio – che va dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 – gli obblighi dell’importatore sono limitati a monitoraggio e rendicontazione;
– Nel periodo transitorio, ogni importatore che abbia importato merci durante un determinato trimestre di un anno solare deve presentare, per quel trimestre, una “relazione CBAM” contenente informazioni sulle merci importate, comprese le emissioni totali effettive di CO2;
– La relazione CBAM deve essere presentata entro un mese dalla fine del trimestre. La prima relazione CBAM trimestrale deve essere presentata entro il 31 gennaio 2024.
IMPLEMENTAZIONE COMPLETA DEL REGOLAMENTO CBAM E OBBLIGHI A LUNGO TERMINE
– Dal 31 dicembre 2024, gli importatori dovranno acquisire lo status di “dichiarante CBAM autorizzato“, senza il quale non potranno più importare le merci soggette al Regolamento all’interno del territorio unionale;
– Dal 1° gennaio 2026, tutte le disposizioni del Regolamento CBAM diverranno definitivamente operative, entreranno in vigore gli obblighi finanziari del CBAM e le imprese interessate dovranno, inter alia:
a) acquisire i certificati CBAM;
b) provvedere al calcolo delle emissioni dichiarate e alla loro verifica tramite una terza parte indipendente e autorizzata;
c) presentare all’autorità competente, entro il 31 maggio di ogni anno, una dichiarazione CBAM contenente le emissioni totali incorporate nei beni importati e il corrispondente numero totale di certificati CBAM da restituire. La prima dichiarazione annuale deve essere presentata entro il 31 maggio 2027, per l’anno 2026;
– Per garantire condizioni uniformi per l’attuazione del Regolamento CBAM, nei prossimi anni saranno adottati diversi atti di esecuzione.
REGOLAMENTO CBAM: MODELLO ORGANIZZATIVO
La costante evoluzione degli adempimenti indotti dal Green Deal impone una globale riconsiderazione del rapporto doganale. Nei prossimi due mesi, le aziende che importano beni CBAM dovranno iniziare a effettuare le attività di preparazione e valutazione con riguardo a:
– individuazione delle merci acquistate/importate che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento CBAM, attraverso un’analisi di classificazione doganale delle merci;
– analisi della carbon footprint dei prodotti interessati;
– valutazione degli impatti del Regolamento CBAM, anche con riferimento al rapporto doganale in importazione;
– individuazione di strategie di mitigazione degli impatti CBAM (valutando anche regimi sospensivi doganali nel caso di merce destinata alla riesportazione);
– ottenimento della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, valutando il percorso di presidio AEO, anche per la reciprocità concessa a livello internazionale dai principali Paesi esteri;
– misurazione delle emissioni;
– ottenimento delle necessarie certificazioni, da parte del verificatore accreditato, richieste dalla legge;
– assolvimento degli obblighi di compliance e reporting imposti dal Regolamento CBAM.
DETTAGLI E OBBLIGHI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
Il regolamento di esecuzione, infatti, dettaglia gli obblighi di segnalazione per gli importatori dell’UE di merci CBAM, nonché la metodologia per il calcolo delle emissioni incorporate rilasciate durante il processo di produzione delle merci incise dal provvedimento.
Il periodo transitorio darà tempo alle imprese per prepararsi adeguatamente, con la possibilità di calibrare la metodologia di monitoraggio e rendicontazione che dovrà essere attivata entro il 2026. A questo riguardo, la Commissione ha recentemente pubblicato specifiche linee guida destinate sia agli importatori dell’UE che ai produttori residenti in Paesi terzi, per descrivere l’attuazione pratica delle nuove norme. Per i primi, sarà necessario raggiungere rapidamente piena consapevolezza sulle caratteristiche delle merci importate, identificandone la effettiva riferibilità alle “liste” pubblicate con il Regolamento CBAM.
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