Occhio al doc: tutta la documentazione da tenere a bordo
“Ignorantia legis non excusat”. La legge non ammette ignoranza, recita un vecchio adagio latino e nella nautica ciò è quanto mai da tenere a mente. Facciamo dunque un punto della situazione sulla documentazione che deve essere sempre a bordo delle imbarcazioni in navigazione almeno in copia autentica, se si vogliono custodire altrove i documenti in originale.
Sia che si tratti di natanti a remi o vela è buona norma avere a bordo i documenti di riconoscimento degli ospiti, ma se nel caso di piccole imbarcazioni è una buona pratica, nel caso dei natanti a motore è un obbligo. Da tenere a mente che nel caso in cui si navighi in acque internazionali il documento di identità non è valido, ma serve presentare il passaporto.
Non solo chiaramente documenti personali, ma anche tutto ciò che è legato all’imbarcazione ad iniziare dalla licenza di navigazione per le unità immatricolate, che devono altresì avere certificato di sicurezza e ricevuta della tassa di possesso (quest’ultima solo per imbarcazioni superiori a 14 metri).
Proseguendo tra le importanti scartoffie legate agli apparati dell’imbarcazione è fatto obbligo di avere la dichiarazione di potenza del motore, che viene rilasciato dal rivenditore, dal costruttore o dall’importatore ed è obbligatorio sia per i fuoribordo che per gli entrobordo.
Il documento indica consumo orario, la potenza espressa in kw/cv e la cilindrata che determinano l’obbligo di patente o meno. L’assicurazione per la responsabilità civile è ormai obbligatoria anche per chi monta un motore da 3 cavalli fiscali, per cui un tempo non era imposta, ed è fatto obbligo di averla chiaramente anche per i motori ausiliari, come ad esempio i motori da 20 cv usati per la pesca a traina, il contrassegno non deve più essere esposto, ma può essere tenuto tra la documentazione di bordo.
Sempre in merito alla documentazione legata agli apparecchi bisogna ricordarsi della licenza RTF e il certificato limitato di radiotelefonista, abilitazioni all’uso che vengono rilasciate dagli Ispettorati territoriali e dal Ministero dello Sviluppo Economico. Chiaramente se è presente a bordo un apparato VHF che è obbligatorio per la navigazione oltre le 6 miglia dalla costa ed è indifferente che sia un apparato portatile o fisso, tutto deve essere dotato di regolare certificato di conformità in base alla direttiva 99/5/CE.
La patente nautica in corso di validità è conditio sine qua non per tutte le imbarcazioni con potenza complessiva dei motori di 40,8 cv in su, pari a 30 kw o ad una cilindrata superiore ai 750 cc se a carburazione a 2 tempi; i 1.000 cc se a carburazione a 4 tempi FB o se a iniezione diretta; 1.300 cc se a carburazione a 4 tempi EB; 2.000 cc. se diesel-
La patente nautica è, inoltre, necessaria per la navigazione oltre le 6 miglia dalla costa.
Quando si parla di sci nautico o di guidare un acquascooter è obbligatoria indifferentemente dalla distanza dalle coste e dalla riva. Per la navigazione fino a 12 miglia i natanti devono presentare oltre alla documentazione già menzionata: il certificato di omologazione CE o licenza di navigazione che viene rilasciato dal Cantiere ed è obbligatorio per le imbarcazioni costruite in serie: tale certificato riporta la specie di navigazione dell’imbarcazione, quindi se l’imbarcazione può navigare senza alcun limite, entro 50 miglia dalla costa, entro 12, entro 6, entro 3 miglia, entro 1 miglio, entro 300 metri, oppure in fiumi o torrenti in acqua dolce.
Tale certificato riporta, inoltre, la massima capacità trasportabile in fatto di ospiti, e la massima potenza motore installabile a bordo.
Per navigare entro le 12 miglia è necessario l’estratto R.I.D. (registro imbarcazioni da Diporto) e infine una specifica attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato come le Capitanerie di Porto.
Per ogni approfondimento rimettiamo comunque i nostri lettori alla documentazione ufficiale che è possibile consultare al link:
www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=7650