Nuove soglie di punibilità in materia di accise: il D.Lgs. 141/2024
Con l’entrata in vigore della riforma doganale, il 2024 ha segnato un cambiamento fondamentale nel sistema sanzionatorio legato alle accise, con impatti significativi anche sul settore della nautica, in particolare per quanto riguarda l’impiego di carburanti e oli nelle imbarcazioni.
In tale ottica, il Decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141 (in breve, “D.Lgs. 141/2024”), in attuazione dei principi e criteri direttivi specifici contenuti nell’articolo 20, comma 2, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, (di seguito “legge delega al governo per la riforma fiscale”), si è posto l’obiettivo di fornire una coerenza logico-giuridica al quadro normativo in tema di sanzioni penali e amministrative previste per i prodotti energetici soggetti ad accisa.
In via generale, un elenco dei prodotti energetici sottoposti al regime fiscale delle accise è contenuto all’interno del comma 1 dell’art. 21 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (in breve “TUA”).
Tra i prodotti inclusi in tale elenco, vale la pena menzionare i seguenti prodotti energetici:
• benzina con piombo;
• benzina o cherosene;
• oli combustibili;
• gas di petrolio liquefatti;
• gas naturale.
Ciò premesso, tra gli interventi di maggiore rilievo previsti dalla anzidetta riforma, si segnala la modifica dell’articolo 40 del TUA che disciplina le sanzioni associate alla sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici (più nel dettaglio, la nuova formulazione dell’articolo 40 del TUA è stata designata dall’articolo 3 del D. Lgs. 141/2024).
Tali modifiche ampliano l’ambito di applicazione delle sanzioni amministrative in luogo di quelle penali per le fattispecie meno gravi, in attuazione dei criteri di delega fissati dall’articolo 20, comma 2 lett. a) della riforma fiscale.
Nello specifico, all’art. 40 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
• l’inserimento della responsabilità relativa alla disciplina delle condotte prodromiche assimilabili al tentativo, in caso in cui venga accertato dall’Autorità finanziaria il tentativo di sottrazione di accertamento o pagamento dell’accisa. La nuova formulazione del comma 3, oltre a prevedere la responsabilità in capo agli operatori in caso di sottrazione all’accertamento o al pagamento delle accise senza un giustificato motivo, individua altresì, come tentativo di sottrazione del prodotto all’accertamento, la circolazione dei prodotti energetici che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo. Entrambi i reati sono punibili con la stessa pena del reato consumato.
• l’innalzamento delle soglie quantitative di prodotto energetico (da 2.000 chilogrammi a 10.000 chilogrammi) sottratto al pagamento delle accise, al di sopra del quale trova applicazione la pena della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa (comma 4);
• la nuova formulazione del comma 5, in virtù del quale se la quantità dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all’accertamento o al pagamento dell’accisa è inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell’imposta evasa;
• l’aggiornamento dell’attuale disposizione prevista dal testo unico delle accise per il gas naturale con conseguente innalzamento della soglia massima per la configurazione dell’illecito amministrativo. La nuova riformulazione del comma 6 (disposizione riservata al gas naturale, che nella versione previgente era prevista dal comma 5 del TUA), in linea con quanto effettuato per gli altri prodotti energetici sottoposti ad accisa, va ad ampliare il campo di operatività dell’illecito amministrativo, stabilendo una nuova soglia di efficacia da 5.000 a 10.000 metri cubi di prodotto.
Dunque, alla luce delle novità introdotte, le nuove soglie quantitative di prodotto sottratto all’accertamento o al pagamento che ripartiscono tra reato e illecito amministrativo non subiscono mutamenti in ordine al quantum della sanzione pecuniaria che, in materia di prodotti energetici, resta graduato tra un minimo e un massimo calcolato sul tributo non pagato, ma viene variato il titolo della sanzione (da multa a sanzione amministrativa).
Da ultimo, si segnala altresì che il Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2024 ha approvato, in esame preliminare, lo schema di Decreto legislativo “Revisione delle disposizioni in materia di accise”, in attuazione della legge delega fiscale e in particolare degli articoli 12 e 16 della Legge n. 111/2023, che è intervenuto anche sul Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Nello specifico, con riguardo ai prodotti energetici, i principi e i criteri generali per la revisione delle disposizioni in materia di accisa attuativi dello schema mirano a:
• rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull’energia elettrica in modo da tener conto dell’impatto ambientale di ciascun prodotto e con l’obiettivo di contribuire alla riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell’inquinamento atmosferico, promuovendo l’utilizzo di prodotti energetici ottenuti da biomasse o da altre risorse rinnovabili;
• promuovere, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di esenzioni o riduzioni di accisa, la produzione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili anche attraverso l’introduzione di meccanismi di rilascio di titoli per la cessione di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di altri gas a consumatori finali ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata o dell’esenzione dall’accisa;
• rimodulare la tassazione sui prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica al fine di incentivare l’utilizzo di quelli più compatibili con l’ambiente.