Regime di esenzione accise dei carburanti usati per la navigazione
Con il D.Lgs. 43/2025, entrerà presto in vigore un nuovo regime di esenzione accise dei carburanti usati per la navigazione.
A decorrere dal prossimo 1° gennaio 2026, per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 43 del 2025, in base al punto n. 3 della Tabella A del TUA si applicherà il regime di esenzione IVA agli impieghi di carburanti per la navigazione:
• nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto;
• nelle acque marine non comunitarie, mediante attraversamento di quelle comunitarie, con diretta destinazione in un Paese terzo;
• nelle acque interne, limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie navigabili e porti.
Tra i carburanti rientrano il gasolio, la benzina, i gas di petrolio liquefatti (GPL), il gas naturale liquefatto (GNL) e l’olio combustibile (Cfr., art. 1, co. 1, lett. b) del D.M. n. 225/2015).
ESENZIONE ACCISE: GLI ADEMPIMENTI
Al fine di beneficiare del regime di esenzione accise, occorre porre in essere gli adempimenti prescritti dall’art. 6 del predetto D.M. n. 225/2015. Nel dettaglio, le imbarcazioni utilizzate dai soggetti beneficiari devono essere munite di un libretto di controllo nel quale sono annotati i rifornimenti ed i consumi dei prodotti stessi.
Il libretto di controllo
Tale libretto si compone di tre parti:
a) nella prima parte sono indicate le caratteristiche dell’imbarcazione con riferimento alle relative carte di bordo ed i dati tecnici del rispettivo motore con indicazione del consumo medio orario in rapporto alla potenzialità del motore stesso, annotate e autenticate dall’Autorità marittima in base ai dati desunti dal Registro italiano navale (R.I.NA.);
b) nella seconda parte sono annotate, a cura dell’esercente ovvero del gestore del punto di rifornimento di GNL, le quantità di carburanti esenti per la navigazione rifornite, con indicazione della data e degli estremi del memorandum compilato dai soggetti beneficiari per ciascun rifornimento, nonché le quantità degli oli lubrificanti esenti acquistate presso l’impianto di distribuzione o il punto di rifornimento;
c) nella terza parte, a cura del soggetto beneficiario, sono annotate, per ciascuna giornata di navigazione, le ore di moto ed i conseguenti consumi.
Nei casi di rifornimento diretto, le annotazioni di cui al precedente punto b) sono apposte, con riferimento anche ai dati riportati nello scontrino, dall’esercente il deposito fiscale o da un suo delegato.
ESENZIONE ACCISE: GLI ADEMPIMENTI PER LE IMBARCAZIONI GNL
Inoltre, per i rifornimenti alle imbarcazioni di GNL proveniente da un impianto di stoccaggio di GNL o da un impianto non situato nel territorio nazionale, tali annotazioni sono effettuate, in relazione alla singola fattispecie, dal venditore di GNL o da un suo delegato. Di interesse per gli operatori del settore sono anche gli adempimenti connessi al cd. memorandum tenuto dall’esercente o dal gestore del punto di rifornimento di GNL e dal comandante dell’imbarcazione rifornita o da un suo delegato.
Il memorandum
In base all’art. 7 del D.M. n. 225/2015, si tratta di un documento numerato progressivamente, datato e firmato, in cui sono indicati:
a) le generalità dell’esercente o del gestore del punto di rifornimento di GNL;
b) gli estremi dell’imbarcazione rifornita;
c) le numerazioni iniziale e finale dei sistemi di misurazione dei carburanti atti a determinare il quantitativo rifornito alle imbarcazioni nonché il quantitativo di prodotto rifornito espresso:
- 1. in litri, con indicazione delle relative densità e temperatura reali ovvero in volume di prodotto espresso a 15° C, per i carburanti esenti diversi dai GPL e dal GNL;
- 2. in chilogrammi, per i GPL;
- 3. in standard metri cubi per il GNL;
d) i quantitativi di oli lubrificanti riforniti espressi in chilogrammi;
e) la dichiarazione di avere effettuato le prescritte annotazioni sul libretto di controllo dell’imbarcazione;
f) per alcune tipologie di soggetti beneficiari, il codice identificativo e il numero di protocollo rilasciati dal competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane. Si tratta, nel dettaglio, di coloro che intendono utilizzare in via esclusiva un’imbarcazione, per un periodo di tempo anche limitato nell’anno solare e comunque non inferiore a 15 giorni consecutivi, impiegando carburanti esenti per la navigazione oppure oli lubrificanti esenti allo scopo di fornire, a soggetti terzi, una prestazione di servizi a titolo oneroso diversa dal trasporto regolare di passeggeri e di merci, e da altre attività (i.e., pesca marittima, trasporto di passeggeri o di merci nelle acque marine comunitarie e trasporto di merci nelle acque interne, attività di dragaggio di vie navigabili e porti e pesca professionale nelle acque interne).
Per le imbarcazioni battenti bandiera di altri Stati membri, il rifornimento è effettuato previa esibizione della documentazione di bordo dell’imbarcazione, i cui dati identificativi sono riportati nel memorandum d’imbarco, nonché dei documenti utili a comprovare l’utilizzo diretto dell’imbarcazione medesima per lo svolgimento di una delle attività per le quali è concessa l’esenzione.
Tali adempimenti devono essere posti in essere dal depositario autorizzato o da un suo delegato anche per i rifornimenti diretti. In tal caso, nel memorandum sono indicati altresì i dati identificativi del deposito fiscale mittente e la targa dell’autocisterna o l’identificativo della bettolina utilizzata; al memorandum occorre allegare lo scontrino rilasciato dai misuratori installati sul medesimo veicolo.
Infine, tali adempimenti sono altresì prescritti per i rifornimenti di GNL effettuati mediante un’autocisterna, una bettolina o un altro mezzo di rifornimento navale che trasporti GNL proveniente da un impianto di stoccaggio di GNL o da un impianto di GNL non situato nel territorio nazionale e, in tal caso, sono espletati dal venditore di GNL o da un suo delegato.
Per tali rifornimenti, nel memorandum è indicata altresì la targa dell’autocisterna o l’identificativo della bettolina o del mezzo di rifornimento navale utilizzato nonché gli estremi identificativi degli impianti di stoccaggio di GNL o degli impianti di GNL non situati nel territorio nazionale da cui il medesimo prodotto proviene; al memorandum è allegato lo scontrino rilasciato dai misuratori installati sull’autocisterna ovvero sulla bettolina o altro mezzo di rifornimento navale utilizzato.
Avv. Massimo Fabio e Avv. Giulia Ripa