L’acquisizione dell’unità tramite leasing nautico
Andiamo ora a vedere, operativamente, alcuni fattori che, se non definibili “critici”, possono quantomeno essere “limitanti” per l’utilizzatore dell’unità.
Un primo aspetto può riguardare la consegna e l’eventuale futura constatazione di vizi occulti. Vizi che, purtroppo, non risparmiano neppure il nuovo, nonostante questo tema sia sovente associato all’acquisto dell’usato. Seppur la normativa, soprattutto sul nuovo, tuteli la parte acquirente per un congruo lasso di tempo, è da ricordare che l’unità, per l’appunto, non è di proprietà dell’utilizzatore. Questo potrebbe, assai verosimilmente, portare a costi e criticità che senza l’apporto attivo della proprietà, ovvero l’istituto di credito, possono mettere in seria difficoltà l’utilizzatore.
Altro limite che segnalerei è relativo alla scelta del registro d’iscrizione. A seconda delle politiche dell’istituto, spesso questo, più che consigliare sul merito, impone il registro d’iscrizione. Tale eventualità, assolutamente non infrequente, spesso penalizza l’utilizzatore-armatore che soprattutto impiega l’unità a fini commerciali. Spesso la causa è, in parte, costituita più dalla mancanza puntuale di informazioni che altro (possiamo, di contro, anche segnalare approcci diversi e fare, dunque, le dovute eccezioni). Tuttavia, registri come quello britannico (utilizzatissimo tutt’oggi per l’impiego commerciale) sono oggi non graditi a molti istituti a causa della Brexit.
Tali limiti di scelta possono, oggettivamente, mettere in difficoltà l’armatore nell’esercizio, in quanto, dovendo eventualmente optare per un diverso regime tecnico-amministrativo dato dalla bandiera, può ritrovarsi con adempimenti, criticità e costi operativi definibili anche come impraticabili, soprattutto per le unità sotto i 24 metri.
Infine, ma non in ordine d’importanza, un altro grande limite in questa tipologia di negozi giuridici nasce da risoluzioni anticipate del contratto, soprattutto in caso di eventi quali sofferenze o gravi sinistri. Rimanendo sul mero piano economico, tenendo escluse eventuali carenze in termini assicurativi per le parti, si innescano contenziosi legali di merito, relativamente all’individuazione del valore del bene che deve essere determinato, si spera tecnicamente, al momento della risoluzione.
Infatti, l’assenza di una buona pratica, sia tecnica che contrattuale, su questi temi espone le parti non solo al contenzioso in sé, ma anche a tutte quelle spese, legali, peritali e di giudizio, in parte evitabili, allorquando vi fosse, a monte, una buona produzione contrattuale che dovrebbe (finalmente) contemplare e disciplinare anche una parte marittima oltre a quella meramente “finanziaria”.