IVA e navi oceanografiche: novità dall’Agenzia delle Entrate
IVA e navi oceanografiche: l’Agenzia delle Entrate riconosce la non imponibilità per gli enti pubblici di ricerca che operano per conto terzi.
Con la recente risposta a interpello n. 227 del 1mo settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per la cessione di navi destinate alla navigazione in alto mare, anche un ente pubblico di ricerca non economico può beneficiare del regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 8-bis, comma 1, lettera a), del d.P.R. 633/1972 purché l’imbarcazione sia utilizzata nell’ambito di un’attività commerciale.
IVA E NAVI OCEANOGRAFICHE: IL CASO
Nel caso di specie, l’istanza è stata presentata da un istituto pubblico di ricerca, qualificato come ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, il quale, nell’ambito di un progetto finanziato con risorse del P.N.R.R., ha avviato una procedura di acquisto di una nave oceanografica per svolgere esclusivamente attività tecnico-scientifiche e di monitoraggio per conto di soggetti pubblici e privati, dietro corrispettivo.
In particolare, l’istituto fornirebbe a terzi un “pacchetto di servizi” comprendente:
• l’utilizzo della nave per indagini e rilievi in mare aperto;
• la messa a disposizione di personale scientifico qualificato;
• l’impiego di attrezzature e infrastrutture tecniche di alto livello.
L’ente ha precisato di non svolgere attività rilevanti ai fini dell’IVA nella sua veste pubblica e di non avere, quale oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali, dovendosi dunque considerare soggetto passivo d’imposta soltanto per le operazioni eseguite nell’esercizio di un’attività commerciale (articolo 4, comma 4, d.P.R. 633/1972). Con l’interpello, l’istante ha chiesto l’avallo dell’amministrazione finanziaria in riferimento alla possibilità di applicare il regime di non imponibilità IVA previsto per la cessione di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali, in base all’art. 8-bis, comma 1, lett. a) del d.P.R. 633/1972, pur essendo un soggetto pubblico non economico.
L’Agenzia ha ricordato che la normativa nazionale, in linea con l’art. 148 della Direttiva, prevede due condizioni imprescindibili ai fini della sua applicabilità, ossia che la nave:
1. sia adibita alla navigazione in alto mare (oltre il 70% dei viaggi oltre le acque territoriali);
e 2. sia destinata a un’attività commerciale, ovvero a operazioni che generano introiti economici in modo abituale.
Nella risposta resa, l’Agenzia ha richiamato la circolare n. 43/E del 2011 e la giurisprudenza UE (in particolare la sentenza C-116/10 del 22 dicembre 2010), sottolineando che l’applicazione o meno del regime di non imponibilità IVA dipende dalla natura dell’attività svolta con l’imbarcazione.
Nel caso in esame, l’attività deve essere considerata “commerciale”, anche se effettuata da un ente pubblico, poiché avviene secondo logiche di mercato, mediante un’organizzazione autonoma di mezzi e risorse e dietro corrispettivo economico. Infatti, l’Agenzia ha ribadito che non è la finalità pubblica dell’attività a escludere la natura commerciale, bensì le modalità concrete di esercizio: se l’ente agisce in base a rapporti di diritto privato e non in veste di pubblica autorità, l’attività assume rilevanza ai fini IVA.
Pertanto, alla luce delle informazioni fornite, l’amministrazione finanziaria ha ritenuto che l’istituto, svolgendo un’attività organizzata e finalizzata a fornire il “pacchetto di servizi” a soggetti pubblici e/o privati, agendo non come pubblica autorità ma come operatore economico in regime di diritto privato, possa beneficiare del regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 8-bis, comma 1, lett. a) per l’acquisto della nave, sul presupposto che la stessa venga utilizzata nell’ambito di un’attività commerciale ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 633/72 e che rispetti anche il requisito della navigazione in alto mare.





