La procura alle liti rilasciata da soggetto straniero non è nulla
La Suprema Corte di Cassazione non ritiene nulla la procura alle liti rilasciata da soggetto straniero.
Quando si naviga per mare e si utilizza un mezzo nautico, moltissime sono le variabili giuridiche e gli istituti di diritto a cui si deve prestare attenzione. Una unità da diporto può navigare per mari nazionali o internazionali, essere di proprietà di un soggetto italiano o straniero, battere bandiera di qualunque Stato e sostanzialmente muoversi tra la competenza del giudice nazionale o straniero senza soluzione di continuità.
Più in generale la sempre maggiore internazionalizzazione ha messo in risalto l’esigenza di precisare le modalità di utilizzabilità, nel procedimento civile italiano, di atti formati all’estero e redatti in lingua straniera. Tra questi, merita particolare attenzione la procura alle liti, quale strumento mediante il quale la parte conferisce potere di rappresentanza al proprio difensore.
Anche nel contesto dell’utilizzo di una unità da diporto, può rendersi necessario ricorrere ad un avvocato e conferire al medesimo una procura per l’instaurazione di un contenzioso o la difesa in giudizio.
A tal proposito, preme segnalare una recente sentenza in tema di procura alle liti rilasciata all’estero redatta in lingua straniera e priva di traduzione in lingua italiana, e chiarire se la mancata traduzione comporti la nullità dell’atto o abbia effetti invalidanti in merito alla costituzione della parte nel processo. La questione, oggetto di un pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 2 luglio 2025, n. 17876), tocca direttamente i principi costituzionali del diritto di difesa e dell’accesso alla giurisdizione (art. 24 Cost.), come pure i criteri internazionali e convenzionali di cooperazione giudiziaria.
La procura alle liti viene tradizionalmente qualificata quale l’atto iniziale e il più importante del processo, atteso che è il primo atto con cui una parte entra nel processo tramite il proprio difensore. Ne consegue che essa non è soggetta all’obbligo di redazione in lingua italiana previsto dall’art. 122 c.p.c., norma applicabile esclusivamente agli atti processuali in senso stretto. L’art. 123 c.p.c. disciplina la produzione in giudizio di atti redatti in lingua straniera, prevedendo la facoltà per il giudice di disporre la traduzione per il tramite di un esperto.
La giurisprudenza si è divisa in merito all’interpretazione dell’art. 123 c.p.c. prevedendo, di fatto, due orientamenti, l’uno più rigoroso, preordinato a qualificare la mancata traduzione quale causa di nullità dell’atto, con conseguente inammissibilità della costituzione in giudizio, l’altro secondo cui la mancata traduzione della procura non ne compromette la validità, a condizione che il giudice possa comprenderne autonomamente il contenuto. Molto recentemente sul punto sono intervenute le Sezioni Unite e, con la pronuncia Cassazione civ., Sezioni Unite, 2 luglio 2025, n. 17876 che in questa sede si disamina, hanno sposato quest’ultimo indirizzo, affermando che la traduzione in italiano non rappresenta un requisito essenziale di validità della procura, rimettendo alla discrezionalità del giudice la decisione di richiederla.
La pronuncia recepisce una prospettiva di conservazione del processo civile, orientata alla tutela dell’effettività del diritto di difesa.
Nello specifico era stata contestata la validità della procura speciale rilasciata all’estero senza traduzione. La Corte ha però respinto l’eccezione, rilevando che la procura era redatta in lingua agevolmente comprensibile, come l’attività certificativa eseguita da parte del notaio davanti al quale era stata rilasciata, e la redazione conforme alla “lex loci” soddisfaceva i requisiti contemplati dall’art. 2703 c.c.
La Cassazione civ., Sez. Unite Civili, 2 luglio 2025, n. 17876 pertanto ha deciso che in materia di atti prodromici al processo (quale la procura speciale alle liti), la traduzione in lingua italiana di quest’ultima e dell’attività certificativa — sia nelle ipotesi di legalizzazione, sia ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, sia ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 — non integra un requisito di validità dell’atto, e pertanto la sua carenza non dà luogo ad alcuna nullità.
Ai sensi degli artt. 122 e 123 c.p.c., la Suprema Corte chiarisce che l’obbligo dell’uso della lingua italiana riguarda esclusivamente gli atti processuali in senso proprio, ossia quelli formati all’interno del processo. Tale obbligo non si estende agli atti prodromici, quali la procura alle liti, la nomina di rappresentanti processuali o le autorizzazioni a stare in giudizio. Qualora tali documenti siano redatti in lingua straniera, essi devono considerarsi validamente prodotti, ferma restando la facoltà del giudice di richiederne la traduzione qualora la lingua utilizzata non sia a lui comprensibile. La decisione in esame contribuisce in modo significativo a chiarire il regime applicabile alle procure rilasciate all’estero, inserendosi in un trend giurisprudenziale già consolidato e che interviene a salvare per quanto possibile gli atti processuali già formati.
Prevedendo che la legittimità della procura sia ancorata, più che alla forma linguistica, alla sua idoneità sostanziale a esprimere il conferimento del potere rappresentativo nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla lex loci e dalla legge italiana in materia di autenticazione.
Tale approccio giurisprudenziale appare in sintonia con i principi di proporzionalità, effettività del processo e accesso alla giustizia, sanciti tanto a livello costituzionale quanto sovranazionale, secondo una lettura moderna, funzionale e sostanzialista della validità degli atti prodromici al processo.
Pertanto un soggetto straniero che conferisca poteri a un avvocato italiano per costituirsi in giudizio non è tenuto a curare la traduzione della procura, salvo diversa decisione del giudice adito. Questa innovativa pronuncia contribuisce a semplificare le fasi preliminari del processo e a rendere più agevole il ricorso alla giustizia per cittadini di ordinamenti dotati di maggiore flessibilità formale.





