Entra in vigore il Trattato sull’Alto Mare
Dopo vent’anni di negoziati, il 17 gennaio 2026 entrerà ufficialmente in vigore il Trattato sull’Alto Mare. L’accordo, adottato dalle Nazioni Unite il 19 giugno 2023, segna una svolta nella tutela della biodiversità marina nelle acque internazionali, che coprono circa due terzi degli oceani del pianeta.
Tra le principali novità, figurano la possibilità di istituire nuove Aree Marine Protette e l’introduzione di obblighi e procedure di valutazione d’impatto ambientale per le attività economiche svolte in alto mare, in linea con l’obiettivo globale 30×30, che — pur non previsto dal Trattato stesso — mira a proteggere almeno il 30% degli oceani entro il 2030. L’Italia, tuttavia, attende ancora la ratifica.

Gli Stati esercitano piena sovranità solo sulle proprie acque territoriali, entro le 12 miglia nautiche dalla costa, dove valgono le stesse leggi e regole in vigore sul territorio nazionale. Oltre questo limite, fino a 200 miglia nautiche, si estende la Zona Economica Esclusiva (ZEE): qui lo Stato costiero detiene diritti esclusivi di sfruttamento delle risorse naturali, dalla pesca all’estrazione di minerali e idrocarburi, fino alla produzione di energia da fonti rinnovabili marine.
Tutto ciò che si trova oltre le 200 miglia nautiche è invece alto mare: uno spazio immenso, che copre quasi i due terzi degli oceani, dove nessuno Stato esercita giurisdizione sovrana. In queste aree non esistono regole di tutela uniformi, se non i principi generali della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982. Questo significa che, fino a oggi, chiunque poteva sfruttare liberamente le risorse dell’alto mare, con il rischio di sovrasfruttamento, inquinamento e perdita di biodiversità. Il dato è emblematico: solo l’1% delle acque internazionali risultava effettivamente protetto. È proprio da questa consapevolezza che nasce l’esigenza di un nuovo accordo globale, capace di colmare il vuoto normativo e garantire una gestione condivisa e sostenibile dei beni comuni oceanici.
IL TRATTATO SULL’ALTO MARE: UNA LUNGA ROTTA
È il 17 novembre 2004 quando l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite compie un passo decisivo verso una nuova forma di cooperazione internazionale. Con la Risoluzione 59/24, l’ONU istituisce un Gruppo di Lavoro Informale Ad Hoc (Ad Hoc Open-ended Informal Working Group) con un compito tanto ambizioso quanto urgente: studiare la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità marina nelle aree oltre la giurisdizione nazionale. Non è la prima volta che si parla di tutela dell’alto mare. Già la Risoluzione 58/240 del 23 dicembre 2003 ha invitato gli “enti regionali e globali competenti” a riflettere su eventuali strumenti di protezione degli ecosistemi marini e della biodiversità in acque internazionali. Ma nel 2004, per la prima volta, l’impegno si traduce in un vero percorso di lavoro strutturato, destinato a durare quasi due decenni.
Tra il 2006 e il 2015, il Gruppo di Lavoro si riunisce nove volte, esaminando questioni scientifiche, giuridiche ed economiche. La svolta arriva il 13 febbraio 2015, quando i due co-presidenti, Palitha T. B. Kohona (Sri Lanka) e Liesbeth Lijnzaad (Paesi Bassi), firmano una Raccomandazione decisiva: il documento invita le Nazioni Unite ad avviare i negoziati per un accordo internazionale giuridicamente vincolante sulla biodiversità marina in aree oltre la giurisdizione nazionale, nel rispetto della Convenzione ONU sul diritto del mare (UNCLOS).
Solo quattro mesi dopo, il 19 giugno 2015, l’Assemblea Generale approva la proposta e nomina una Commissione Preparatoria, incaricata di elaborare una bozza dell’accordo. Durante la quarta sessione, che si tiene a New York dal 10 al 21 luglio 2017, la Commissione individua gli elementi fondamentali del futuro trattato:
• Accesso e condivisione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche marine;
• Strumenti di gestione per zona, comprese le Aree Marine Protette;
• Valutazioni d’impatto ambientale;
• Sviluppo di capacità e trasferimento di tecnologia marina.
Il lavoro è complesso e aperto: la Commissione stessa riconosce la necessità di ulteriori approfondimenti su molti punti chiave. Ma la rotta è ormai tracciata. Con la Risoluzione 72/249 del 24 dicembre 2017, l’Assemblea Generale approva ufficialmente le raccomandazioni della Commissione e convoca una Conferenza intergovernativa. Vengono inoltre fissate quattro sessioni negoziali, da svolgersi tra il 2018 e il 2020 presso la sede ONU di New York, ma per giungere al traguardo ne servirà una quinta.
Dopo quasi vent’anni di lavori, compromessi e negoziazioni, il 19 giugno 2023 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta ufficialmente il Trattato sull’Alto Mare, noto come BBNJ Agreement (Biodiversity Beyond National Jurisdiction): un accordo storico, pensato per proteggere la biodiversità marina e garantire che le ricchezze degli oceani restino un patrimonio comune dell’umanità.

IL CONTENUTO DELL’ACCORDO
Il Trattato non si limita alla tutela ambientale, ma integra anche aspetti economici, sociali e tecnologici, riconoscendo il legame profondo tra salute degli oceani e sviluppo umano. L’accordo mira a garantire così una governance equa e sostenibile delle aree oltre giurisdizione nazionale, promuovendo cooperazione, conoscenza scientifica e responsabilità condivisa. Come accennato, sono quattro le aree d’intervento:
1) Risorse genetiche marine, compresa la giusta ed equa ripartizione dei benefici (Parte II del Trattato, artt. 9-16).
Le risorse genetiche marine (come organismi, microbi e DNA), rappresentano un enorme potenziale per la ricerca biotecnologica, farmaceutica e industriale. L’accordo chiarisce che chiunque — che si tratti di persone fisiche o giuridiche, soggette alla giurisdizione delle parti — possa accedere, utilizzare e trarre profitto dalle risorse genetiche marine. La raccolta e l’uso di tali risorse devono essere registrati e condivisi attraverso un meccanismo internazionale di trasparenza. I benefici derivanti dall’uso commerciale o scientifico (ad esempio brevetti, prodotti o conoscenze) devono essere distribuiti in modo giusto ed equo fra tutti gli Stati, con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo; la condivisione non è solo monetaria, ma prevede anche l’accesso a dati, risultati di ricerca, campioni biologici e tecnologie.
2) Misure, come strumenti di gestione per zona, comprese le Aree Marine Protette (Parte III del Trattato, artt. 17-26).
L’accordo prevede la possibilità di creare Aree Marine Protette (AMP) in alto mare e di adottare altri strumenti di gestione per zona, allo scopo di preservare, ripristinare e mantenere la biodiversità e gli ecosistemi. In particolare, vengono introdotti procedimenti per proporre e istituire nuove aree protette, sulla base di dati scientifici. Le proposte sono soggette a un periodo limitato di consultazione, durante il quale Stati, enti regionali e comunità scientifica possono presentare pareri. Le decisioni sono adottate per consensus (ovvero senza una votazione formale, sulla base di un accordo generale), oppure, in mancanza, con la maggioranza dei due terzi delle parti presenti e votanti. Sono previsti inoltre sistemi di monitoraggio e revisione periodica delle misure adottate, per verificarne l’efficacia.
3) Valutazioni dell’impatto ambientale (Parte IV del Trattato, artt. 27-39).
Ogni attività economica o scientifica condotta in acque internazionali (come la pesca intensiva, la ricerca mineraria o lo sviluppo di infrastrutture) deve essere sottoposta a una valutazione preventiva di impatto ambientale. Gli Stati devono valutare i rischi potenziali per gli ecosistemi marini, prima di autorizzare qualsiasi attività, e pubblicare i risultati delle valutazioni in modo accessibile e trasparente. Sono inoltre tenuti a consultare la comunità scientifica e altri Paesi potenzialmente interessati dagli impatti.
4) Sviluppo di capacità e trasferimento di tecnologia marina (Parte V del Trattato, artt. 40-46).
Concepita per sostenere i Paesi in via di sviluppo, questa sezione dell’accordo promuove programmi di formazione e scambio di conoscenze scientifiche, l’accesso a infrastrutture e tecnologie marine avanzate (come strumentazioni oceanografiche, satelliti e database) e la creazione di partenariati scientifici e tecnici tra Stati, università e centri di ricerca. Per garantire l’efficacia del Trattato, vengono istituiti una Conferenza delle Parti (art. 47), un Organismo tecnico-scientifico (art. 49), un Segretariato (art. 50) e un meccanismo di scambio di informazioni (art. 51).
Il Trattato disciplina inoltre le risorse finanziarie e i sistemi di finanziamento (Parte VII): ogni Parte, nei limiti delle proprie capacità, è tenuta a contribuire alle attività volte al raggiungimento degli obiettivi dell’accordo, nel rispetto delle proprie politiche e priorità. I meccanismi di finanziamento comprendono un fondo fiduciario volontario, un fondo speciale (alimentato anche da contributi privati) e il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l’ambiente (GEF), che sosterrà in particolare i Paesi in via di sviluppo nel rafforzamento delle capacità e nel trasferimento tecnologico.
L’ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO SULL’ALTO MARE
Perché il Trattato sull’Alto Mare entrasse in vigore erano necessarie 60 ratifiche. Fino alla metà del 2025, solo 27 Stati avevano completato il processo, rallentando l’iter. La svolta è arrivata durante la terza Conferenza ONU sugli Oceani, svoltasi a Nizza dal 9 al 13 giugno 2025: il vertice ha impresso un’accelerazione decisiva, portando il numero delle ratifiche a 50. Nei mesi successivi si sono aggiunti altri Paesi — tra cui Sri Lanka, Saint Vincent e Grenadine e Sierra Leone — fino al 19 settembre 2025, quando la sessantesima ratifica, quella del Marocco, ha permesso di raggiungere la soglia necessaria per l’entrata in vigore.
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha commentato così il traguardo: “Oggi, l’Accordo sulla Diversità Biologica Marina delle Aree al di là della Giurisdizione Nazionale — il cosiddetto Accordo BBNJ — ha raggiunto la soglia necessaria di ratifiche per la sua entrata in vigore. Accolgo con favore questo traguardo storico per l’oceano e per il multilateralismo. In soli due anni, gli Stati hanno trasformato gli impegni in azioni concrete, dimostrando ciò che è possibile realizzare quando le nazioni si uniscono per il bene comune. Di fronte alla triplice crisi planetaria rappresentata dai cambiamenti climatici, dalla perdita di biodiversità e dall’inquinamento, questo Accordo rappresenta una vera e propria ancora di salvezza per l’oceano e per l’umanità. La salute dell’oceano è la salute dell’umanità”.
A 120 giorni dalla sessantesima ratifica, il 17 gennaio 2026, il Trattato entrerà ufficialmente in vigore, diventando giuridicamente vincolante per tutte le Parti che lo hanno ratificato.
E L’ITALIA?
Pur essendo tra i primi firmatari del Trattato sull’Alto Mare, l’Italia non ha ancora completato la ratifica. Di conseguenza, l’accordo non ha efficacia vincolante nel nostro ordinamento.
All’appello mancano anche altri attori di rilievo come Regno Unito, Stati Uniti e Germania, mentre il Consiglio dell’Unione Europea ha già approvato la Decisione (UE) 2024/1830 il 17 giugno 2024, con cui l’Unione ha formalmente concluso l’accordo a proprio nome. Nel testo della Decisione, viene tuttavia chiarito che “la conclusione dell’accordo da parte dell’Unione non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto concerne la ratifica, l’approvazione o l’accettazione dell’accordo”.
A distanza di un anno, il 24 aprile 2025, la Commissione europea ha presentato la proposta di direttiva COM(2025)173, “sulla conservazione e sull’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale”. Tale proposta, se adottata, mirerebbe a garantire un’attuazione uniforme del Trattato sull’Alto Mare all’interno dell’Unione, assicurando coerenza e armonizzazione tra gli ordinamenti nazionali, senza tuttavia sostituire la necessità della ratifica internazionale da parte dei singoli Stati. A differenza della Decisione, la direttiva — una volta approvata — sarebbe vincolante per gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, pur lasciando loro la scelta delle modalità di attuazione (art. 288 TFUE).
Nell’ambito del controllo di sussidiarietà, i Parlamenti nazionali hanno trasmesso i propri pareri motivati alla Commissione. In Italia, la Camera dei deputati ha evidenziato alcune criticità. Il Dossier n. 13 del 14 luglio 2025, redatto dai Servizi per i rapporti con l’Unione Europea, riporta che “il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha sin da subito espresso perplessità rispetto alla opportunità di un simile atto normativo, condividendo i dubbi di gran parte degli Stati membri rispetto al riparto delle competenze tra Stati membri e UE e, quindi, sulla legittimità stessa della proposta”.
Ulteriori riserve riguardano i possibili aggravi amministrativi e la duplicazione di obblighi per gli Stati membri rispetto alle disposizioni già previste dal Trattato sull’Alto Mare. La Relazione del Governo del 2 luglio 2025 osserva inoltre che “le aziende italiane che intendano raccogliere ed utilizzare risorse genetiche marine in alto mare, secondo quanto disposto dall’Accordo BBNJ, avranno maggiori vincoli nell’esercizio delle rispettive attività”.
Non sono mancate critiche da parte dell’opposizione: “Sostenere la direttiva significa rispettare gli impegni presi, tutelare i nostri mari e costruire una governance degli oceani all’altezza delle sfide ambientali globali; significa rafforzare l’Europa e il suo ruolo guida in campo ambientale, in coerenza con il Green Deal e l’agenda per la governance internazionale degli oceani” ha osservato Rosanna Filippin (PD). “La sostenibilità non può essere considerata un lusso o una zavorra burocratica: è la condizione necessaria per lo sviluppo, la sicurezza e il benessere delle generazioni future”.
Ad oggi, pertanto, il Trattato BBNJ non è ancora in vigore nell’ordinamento italiano, in attesa del completamento dell’iter di ratifica parlamentare.




