Riborso della tassa di possesso
A partire dal 18 novembre 2013, è possibile inviare l’istanza di rimborso della tassa annuale sulle unità di diporto, versata in misura superiore all’importo dovuto. L’istanza, unitamente all’eventuale copia della licenza di navigazione, va presentata esclusivamente in via telematica (direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, oppure tramite i soggetti incaricati).
I rimborsi sono erogati con accredito su conto corrente bancario o postale, secondo le modalità previste dall’articolo 4 del decreto del direttore generale del dipartimento delle Entrate del ministero delle Finanze, 29 dicembre 2000.
L’istanza può essere utilizzata per richiedere il tributo che risulta non dovuto, sia in seguito alla rimodulazione degli importi della tassa annuale operata dal Dl 69/2013 (che ha previsto l’esclusione dal pagamento per le unità da diporto di lunghezza compresa tra 10,01 e 14 metri e la riduzione al 50 per cento degli importi associate a quelle di lunghezza compresa tra 14,01 e 20 metri), sia per motivi diversi, quali, per esempio, l’esenzione per le unità in uso dei portatori di handicap, affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle stesse; la mancata applicazione della esenzione per le unità possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontariato, esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso; la mancata applicazione della esenzione per le unità da diporto per il primo anno di immatricolazione; la mancata applicazione della riduzione per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia; la mancata applicazione della riduzione per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0,5; la mancata applicazione della riduzione spettante dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto; la duplicazione del pagamento.
Ricordiamo che sono invece tenuti, al pagamento della tassa se residenti nel territorio dello Stato: i proprietari; gli usufruttuari; gli acquirenti con patto di riservato dominio; gli utilizzatori a titolo di locazione, anche finanziaria, per la durata della stessa.
La tassa è dovuta, inoltre, dalle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che possiedono, o ai quali è attribuibile il possesso di unità da diporto.
Non si applica, invece, ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia, sempre che il possesso delle unità da diporto non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio.
Per informazioni:
Agenzie delle Entrate
www.agenziaentrate.it